10 giu. – La bocciatura del divieto di fecondazione eterologa sancita dalla Corte Costituzionale nell’aprile scorso va riferita “esclusivamente” al caso in cui “sia stata accertata l’esistenza di una patologia che sia causa irreversibile di sterilita’ o di infertilita’ assolute”. Lo spiega la Consulta, nella sentenza n.162 depositata stasera, in cui illustra perche’ ha dichiarato illegittima la norma sul ‘no’ all’eterologa contenuta nella legge 40.
Il ricorso all’eterologa, dopo l’illegittimita’ del divieto, “deve ritenersi consentito – spiega la Corte – solo qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilita’ o infertilita’ e sia stato accertato il carattere assoluto delle stesse”. Tali “circostanze” devono “essere documentate da atto medico e da questo certificate”. Il ricorso alla fecondazione eterologa “non diversamente da quella di tipo omologo, deve, inoltre, osservare i principi di gradualita’ e del consenso informato”, si legge nella sentenza.
CONSULTA, SU ETEROLOGA NESSUN VUOTO NORMATIVO L’illegittimita’ della norma che vietava la fecondazione eterologa – ossia praticata con gameti provenienti da un donatore – non provoca alcun “vuoto normativo”, si evince dalla sentenza. “Nessuna lacuna”, scrive la Corte, “sussiste in ordine ai requisiti soggettivi”: alla Pma di tipo eterologo (come a quella di tipo omologo) “possono fare ricorso esclusivamente le coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in eta’ potenzialmente fertile, entrambi viventi”.
E’, inoltre, “chiaro”, spiega la Consulta, che l’articolo 7 della legge 40 “offre base giuridica alle Linee guida emanate dal Ministro della salute, contenenti l’indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, avendo ad oggetto le direttive che devono essere emanate per l’esecuzione della disciplina e concernendo il ‘genus’ Pma, di cui quella di tipo eterologo costituisce una ‘species’, e’, all’evidenza, riferibile anche a questa”.
Stesso discorso per gli articoli 10 ed 11, “in tema di individuazione delle strutture autorizzate a praticare la procreazione medicalmente assistita e di documentazione dei relativi interventi”. Le norme di divieto e sanzione non censurate, che “conservano validita’ ed efficacia, osservano i giudici, “preordinate a garantire l’osservanza delle disposizioni in materia di requisiti soggettivi, modalita’ di espressione del consenso e documentazione medica necessaria ai fini della diagnosi della patologia e della praticabilita’ della tecnica, nonche’ a garantire il rispetto delle prescrizioni concernenti le modalita’ di svolgimento della Pma ed a vietare la commercializzazione di gameti ed embrioni e la surrogazione di maternita’ sono applicabili direttamente, e non in via d’interpretazione estensiva, a quella di tipo eterologo”.
Per quanto riguarda lo stato giuridico del nato ed i rapporti con i genitori, anch’essi “sono regolamentati” dalla stessa legge 40. Resta in piedi anche l’inammissibilita’ dell’azione di disconoscimento della paternita‘, nonche’ il principio secondo cui “la nascita da Pma di tipo eterologo non da’ luogo all’istituzione di relazioni giuridiche parentali tra il donatore di gameti ed il nato”.
Dalle norme vigenti, osservano i ‘giudici delle leggi’, “e’ gia’ desumibile una regolamentazione della Pma di tipo eterologo” che “e’ ricavabile, mediante gli ordinari strumenti interpretativi, dalla disciplina concernente, in linea generale, la donazione di tessuti e cellule umani, in quanto espressiva di principi generali pur nelle diversita’ delle fattispecie”, dalla “gratuita’ e volontarieta’ della donazione”, alle “modalita’ del consenso”, l'”anonimato del donatore”, fino alle “esigenze di tutela sotto il profilo sanitario”, oggetto di alcuni articoli del decreto legislativo 191/2007, attuazione della direttiva Ue sui tessuti e le cellule umane. In relazione al numero delle donazioni e’, poi, rileva la Corte “possibile un aggiornamento delle linee guida, eventualmente anche alla luce delle discipline stabilite in altri Paesi europei (quali, ad esempio, la Francia e il Regno Unito), ma tenendo conto dell’esigenza di consentirle entro un limite ragionevolmente ridotto”.
CECOS, 700 COPPIE GIA’ IN LISTA ATTESA PER ETEROLOGA Sono gia’ diverse centinaia, circa 700, le coppie gia’ pronte, fin da domani, ad accedere alla fecondazione eterologa. Lo riferisce all’AGI Maria Elisabetta Coccia, presidente di Cecos Italia, che riunisce 16 centri per la procreazione medicalmente assistita che eseguono 11mila cicli l’anno. “Il dato definitivo non ce l’abbiamo ancora – spiega Coccia – ma i dati che ci arrivano dai centri circa i pazienti in lista d’attesa, che abbiamo tenuto in stand by in attesa di indicazioni, ci dicono che nei centri piu’ grandi abbiamo una cinquantina di pazienti, e una trentina in quelli piu’ piccoli”.
Pazienti gia’ pronti all’intervento, dunque, a cui si sommano le migliaia di coppie che all’indomani della sentenza della Consulta che dava il via libera all’eterologa avevano chiesto informazioni: circa 7mila richieste in due mesi. “Noi siamo pronti – spiega Coccia – sia sul piano tecnico che su quello normativo. Secondo noi le leggi ci sono gia’, possiamo raccogliere ovociti da donatrici che si sono sottoposte a procreazione assistita e ne hanno in sovrannumero, o chi li ha congelati e non li utilizza. Sulle banche del seme la questione e’ piu’ complessa, ma oltre l’80% delle richieste di fecondazione eterologa sono femminili. Noi siamo pronti e attrezzati, ora aspettiamo solo il via libera del ministero”. Proprio la Consulta, in serata, ha ribadito che eliminare il divieto all’eterologa contenuto nella legge 40 non lascia alcun vuoto normativo. (AGI) .