6 sett – Contro lo stop agli schiamazzi degli alunni intimato dal giudice, il comune di Trezzano sul Naviglio ha fatto ricorso in Cassazione, lamentando che una toga non puo’ sostituirsi nell’apprezzamento dell’interesse pubblico e nel contemperamento di tale interesse con quello del privato. Tanto piu’ – e’ stata la tesi difensiva – che e’ in gioco il diritto dei bambini del gioco all’aria aperta. Piazza Cavour ha bocciato il ricorso del comune, giudicando legittima la lamentela del cittadino “in relazione ad un’attivita’ materiale pregiudizievole qualificabile come illecita, in quanto consistente in immissioni eccedenti il limite della normale tollerabilita’”.
In generale, la Cassazione ricorda che “si rende applicabile il principio secondo il quale l’inosservanza da parte della pubblica amministrazione, nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, dei canoni di diligenza e prudenza, puo’ essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove miri alla condanna della stessa ad un ‘facere’, giacche’ la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell’amministrazione, ma attivita’ soggetta al rispetto del principio del ‘neminem laedere'”.
Quanto all’ordine “inibibitorio” imposto dal giudice, la Suprema Corte fa notare che “lungi dal fissare le modalita’ di esercizio del servizio pubblico scolastico, s’e’ limitato ad inibire l’occupazione per scopi ludici degli spazi esterni di pertinenza della scuola nelle prime ore della mattina ed oltre il tempo ritenuto compatibile col diritto del vicino”.