Si e’ provveduto a varare un nuovo piano straordinario di protezione delle vittime di violenza sessuale e di genere che prevede azioni di intervento multidisciplinari, a carattere trasversale, per prevenire il fenomeno, potenziare i centri antiviolenza e i servizi di assistenza, formare gli operatori.
8 ago. – Prevenzione e contrasto della violenza di genere. E’ il primo dei quattro Capi del provvedimento approvato oggi dal Consiglio dei ministri che mira a rendere piu’ incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e di atti persecutori (stalking). Il provvedimento prevede un inasprimento delle pene quando: il delitto di maltrattamenti in famiglia e’ perpetrato in presenza di minorenni; il delitto di violenza sessuale e’ consumato ai danni di donne in stato di gravidanza; il fatto e’ consumato ai danni del coniuge, anche divorziato o separato, o dal partner.
Un secondo gruppo di interventi riguarda il delitto di stalking: viene ampliato il raggio d’azione delle situazioni aggravanti che vengono estese anche ai fatti commessi dal coniuge pure in costanza del vincolo matrimoniale, nonche’ a quelli perpetrati da chiunque con strumenti informatici o telematici; viene prevista – analogamente a quanto gia’ accade per i delitti di violenza sessuale – l‘irrevocabilita’ della querela per il delitto di atti persecutori, che viene, inoltre, incluso tra quelli ad arresto obbligatorio.
Prevista anche una serie di norme riguardanti i maltrattamenti in famiglia: viene assicurata una costante informazione alle parti offese in ordine allo svolgimento dei relativi procedimenti penali; viene estesa la possibilita’ di acquisire testimonianze con modalita’ protette allorquando la vittima sia una persona minorenne o maggiorenne che versa in uno stato di particolare vulnerabilita’; viene esteso ai delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi il ventaglio delle ipotesi di arresto in flagranza; si prevede che in presenza di gravi indizi di colpevolezza di violenza sulle persone o minaccia grave e di serio pericolo di reiterazione di tali condotte con gravi rischi per le persone, il Pubblico Ministero – su informazione della polizia giudiziaria – puo’ richiedere al Giudice di irrogare un provvedimento inibitorio urgente, vietando all’indiziato la presenza nella casa familiare e di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.
Infine, e’ stabilito che i reati di maltrattamenti ai danni di familiari o conviventi e di stalking siano inseriti tra i delitti per i quali la vittima e’ ammessa al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito. Cio’ al fine di dare, su questo punto, compiuta attuazione alla Convenzione di Istanbul, recentemente ratificata, che impegna gli Stati firmatari a garantire alle vittime della violenza domestica il diritto all’assistenza legale gratuita. Sempre in attuazione della Convenzione di Istanbul, si prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione (Tutela vittime straniere di violenza domestica, concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari come gia’ previsto dall’articolo 18 del TU per le vittime di tratta).
A completare il pacchetto, si e’ provveduto a varare un nuovo piano straordinario di protezione delle vittime di violenza sessuale e di genere che prevede azioni di intervento multidisciplinari, a carattere trasversale, per prevenire il fenomeno, potenziare i centri antiviolenza e i servizi di assistenza, formare gli operatori.