Decisione della Corte Ue: “La sua registrazione va negata perchè contrario all’ordine pubblico”
ROMA – Lo stemma sovietico non puo’ essere registrato come marchio comunitario. La sua registrazione deve essere negata anche se esso e’ contrario all’ordine pubblico e al buon costume soltanto in uno Stato membro.
Lo ha deciso la Corte di giustizia dell’Unione europea del Lussemburgo, spiegando che la registrazione dello stemma sovietico come marchio “deve essere negata quando esso e’ contrario all’ordine pubblico o al buon costume in una parte dell’Unione e tale parte puo’ essere eventualmente costituita da un solo Stato membro”.
Il regolamento sul marchio comunitario prevede che la registrazione di un marchio debba essere esclusa per taluni motivi espressamente previsti nel testo. Cio’ si verifica, in particolare, “qualora il marchio sia contrario all’ordine pubblico e al buon costume, anche se tali impedimenti alla registrazione esistono solamente in una parte dell’Unione”, precisa una nota della Corte Ue. La vicenda ha inizio nel 2006, quando la Couture Tech Ltd, una societa’ legata alle attivita’ internazionali di uno stilista russo, ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (Uami) una domanda di registrazione come marchio comunitario dello stemma sovietico.
L’Uami ha respinto la domanda perche’ il marchio richiesto consisteva “nell’esatta raffigurazione dello stemma dell’ex Unione delle repubbliche socialiste sovietiche (Urss)”.
Richiamando a fondamento la normativa e la prassi amministrativa in taluni Stati membri ‘ex sovietici’- ossia l’Ungheria, la Lettonia e la Repubblica ceca – l’Uami ha considerato che “i simboli in questione sarebbero stati percepiti come contrari all’ordine pubblico e al buon costume da una parte rilevante del pubblico interessato che vive in quella parte dell’Unione europea un tempo assoggettata al regime sovietico”.
La Couture Tech Ltd ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso per l’annullamento di tale decisione, ma nella sentenza di oggi, la Corte di giusitzia Ue considera, innanzitutto, che “la registrazione di un marchio deve essere negata quando esso e’ contrario all’ordine pubblico o al buon costume in una parte dell’Unione e tale parte puo’ essere eventualmente costituita da un solo Stato membro”. La legislazione e la prassi amministrativa di taluni Stati membri “non sono prese in considerazione, nella fattispecie, per il loro valore normativo, ma in quanto indizi di fatto che consentono di valutare la percezione, da parte del pubblico di riferimento situato negli Stati membri interessati, dei simboli legati all’ex Urss”. Cio’ detto, ai sensi della normativa ungherese, la falce, il martello e la stella rossa a cinque punte sono considerati “simboli di dispotismo” e il loro utilizzo e’ contrario all’ordine pubblico.
Fonte Dire