29 nov – La Banca centrale europea ha il diritto di rifiutare la divulgazione di un documento quando la sua diffusione puo’ arrecare un particolare pregiudizio alla tutela dell’interesse pubblico di un dato Paese o dell’intera Unione.
Lo ha stabilito oggi la Corte di Giustizia Ue, respingendo il ricorso presentato da una giornalista dell’agenzia Bloomberg, Gabi Thesing, che il 20 agosto del 2010 aveva ha chiesto alla Bce l’accesso a due rapporti intitolati ”L’impatto su deficit e debito pubblici degli swap negoziati fuori borsa. Il caso della Grecia” e ”L’operazione Titlos e la possibile esistenza di operazioni analoghe con impatto sui livelli di debito e deficit pubblici della zona euro”.
L’istituto di Francoforte nego’ l’accesso ai documenti adducendo a motivazione la tutela dell’interesse pubblico per quanto riguarda la politica economica dell’Unione europea e della Grecia.
I giudici europei ritengono che la Bce ”non abbia commesso un errore manifesto di valutazione considerando che la divulgazione del documento avrebbe arrecato un pregiudizio effettivo e concreto all’interesse pubblico per quanto riguarda la politica economica dell’Unione e della Grecia”. asca