‘Atto dovuto’ a Meloni e non ‘informazione di garanzia’

Giorgia Meloni

CHE ATTO HA RICEVUTO GIORGIA MELONI? UNA PRECISAZIONE TECNICA: NON È UN’INFORMAZIONE DI GARANZIA

di Daniele Trabucco – Il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, On. Giorgia Meloni, ha dichiarato, mediante apposito video, di aver ricevuto un “avviso di garanzia” per i presunti reati di favoreggiamento e peculato in merito alla vicenda del rimpatrio del cittadino libico, Almasri, sul quale pende un mandato di cattura della Corte penale internazionale.

Al di là della vicenda in sé e dei suoi risvolti politici, è doveroso precisare che l’atto notificato a Meloni non è un informazione di garanzia di cui all’art. 369 del vigente Codice di Procedura penale attraverso il quale l’indagato viene informato, ma solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere (comma 1), delle disposizioni normative che si presumono violate, della data e del luogo del fatto e della facoltá di nominare un difensore di fiducia, bensí di una comunicazione nel senso che verrá a breve specificato.

Trattandosi di presunte fattispecie delittuose poste in essere da membri del Governo della Repubblica nell’esercizio delle loro funzioni, trova applicazione la legge costituzionale n. 1/1989 la quale, all’art. 6, prevede l’obbligo, in capo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario territorialmente competente, una volta ricevuta la denuncia nei confronti di uno o piú esponenti dell’Esecutivo, ed omessa ogni indagine, di trasmettere, entro il termine di quindici giorni, gli atti al Tribunale dei Ministri. Ovviamente deve esserne data immediata comunicazione (che non è un’informazione di garanzia) alle persone interessate.

Detto in altri termini, si tratta di un atto dovuto e previsto da una legge costituzionale. Pertanto, al Presidente del Consiglio dei Ministri è stata notificata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, dott. Francesco Lo Voi, questa comunicazione specifica, obbligatoria qualora vi siano “rapporti, referti e denunzie” (così il comma 1 dell’art. 6 della legge costituzionale n. 1/1989) relativi a presunti reati ministeriali ex art. 96 della Costituzione.

Prof. Daniele Trabucco – Costituzionalista

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