E’ stato approvato alla Camera dei deputati il testo di riforma costituzionale firmato da Nordio sulla riforma della Giustizia che prevede la separazione delle carriere tra i giudici e i pubblici ministeri. I voti a favore sono stati 174 e 92 quelli contrari, cui si aggiungono 5 astenuti. E’ il primo dei passaggi parlamentari necessari per l’ok al disegno di legge fortemente voluto dalla destra e battaglia storica di Silvio Berlusconi che però mai era riuscito a portare a casa il risultato.
A favore hanno votato tutti i partiti di maggioranza, mentre le opposizioni sono andate avanti in ordine sparso con il blocco Pd-M5S-Avs che ha votato compatto contro la norma. A favore invece Azione e +Europa, mentre ad astenersi sono stati i deputati di Italia Viva.
Cosa prevede
Vengono istituiti il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente: entrambi gli organi sono presieduti dal presidente della Repubblica e ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente della Corte di Cassazione e il procuratore generale della Corte di Cassazione. Gli altri componenti di ciascuno dei Consigli superiori sono sorteggiati per un terzo da un elenco di professori ordinari, di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio compilato dal Parlamento in seduta comune e, per i restanti due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e tra i magistrati requirenti.
I vicepresidenti di ciascuno degli organi sono eletti fra i componenti sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento. I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.
Viene istituita inoltre l’Alta Corte disciplinare cui è attribuita la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari giudicanti e requirenti. L’Alta Corte è composta da quindici giudici selezionati con le seguenti modalità: tre componenti nominati dal presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio; tre componenti estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune; sei componenti estratti a sorte tra i magistrati giudicanti in possesso di specifici requisiti; tre componenti estratti a sorte tra i magistrati requirenti in possesso di specifici requisiti.
Il presidente dell’Alta Corte deve essere individuato tra i componenti nominati dal presidente della Repubblica e quelli sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento. Il disegno di legge prevede, quindi, la possibilità di impugnare le sentenze dell’Alta Corte dinnanzi all’Alta Corte medesima, che giudica in composizione differente rispetto al giudizio di prima istanza.
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