a cura dell’Avv. Angelo Di Lorenzo (www.avvocatiliberi.legal) – Dopo il Giudice Cruciani è la volta della Dr.ssa Veronica Vaccaro che, con la sentenza n. 1493/2024 del 24/10/2024, ha annullato il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di una dipendente di un ospedale per violazione degli artt. 32 e 4 Cost, degli artt. 5 e 26 della Convenzione di Oviedo e dell’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, condannando il datore di lavoro di restituire le retribuzioni per tutto il periodo di sospensione.
Il Tribunale, prima di entrare nel merito della decisione, ha fatto una completa ricognizione della normativa nazionale e internazionale nonché delle sentenze della Corte costituzionale 14, 15, 16 e 171 del 2023 dalle quali, dopo aver disposto un accertamento tecnico-scientifico, ha preso le distanze e ne ha smentito totalmente gli assunti.
L’indagine tecnico-scientifica seguita dal Tribunale è partita dalla distinzione tra prevenzione della malattia e prevenzione dell’infezione, ricordando come “nel caso specifico della malattia COVID-19, malattia determinata dall’infezione dell’agente infettivo Sars Cov-2. In questo caso si sono adottati vaccini specifici autorizzati per la prevenzione della malattia Covid-19 ma non della trasmissione del virus Sars Cov-2”.
Le conclusioni sono il risultato dell’analisi dei documenti ufficiali di EMA, di AIFA e delle schede tecniche dei vaccini (ove non si prevede tra le indicazioni terapeutiche la prevenzione dell’infezione da Sars Cov-2), in base ai quali essi potevano -e possono- essere utilizzati a carico del SSN per la sola prevenzione della malattia Covid-19 e non per la prevenzione della trasmissione del virus Sars Cov-2.
In Italia non esistono, all’oggi, specialità medicinali/vaccini con indicazioni in scheda tecnica che prevedano la prevenzione dell’infezione da Sars Cov-2, per cui l’utilizzo di tali farmaci per la prevenzione del virus è stato fatto OFF LABEL (ossia l’impiego di medicinali per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata in scheda tecnica), ma senza alcuna autorizzazione preventiva a tale tipo di utilizzo ai sensi della Legge 648/96.
Basti ricordare come l’utilizzo dei farmaci autorizzati anti covid19, per essere impiegati off label al fine di prevenire il virus, dovevano essere fatti oggetto di specifica autorizzazione, sempre a condizione che fosse stato il CTS a prevederlo e che non fosse esistita un’alternativa terapeutica valida, e che vi fossero degli studi di fase II pubblicati sull’indicazione proposta ma, soprattutto, che fossero comunque utilizzati su persone con una determinata malattia e MAI sui sani, come invece è avvenuto nel caso di specie.
Peraltro ancor più grave è stato l’utilizzo dei vaccini anti Covid-19 su persone GUARITE, anche di una sola dose -e anche dopo un determinato periodo di tempo- proprio perché non sussisteva (e non sussiste) un’indicazione terapeutica in tal senso nelle alle schede tecniche dei farmaci vaccinali, né sussistevano indicazioni tali da considerare sicura la vaccinazione di una persona con pregressa malattia dopo un dato periodo di tempo: “anzi, la somministrazione sui guariti ha esposto questi ultimi ad un potenziale pericolo di vita”.
Questa decisione è in perfetta linea con la verità scientifica e giuridica nota a tutti gli addetti ai lavori, ed ora anche ai cittadini sensienti, con l’ulteriore pregio di evidenziare e risolvere l’antinomia verificatasi all’interno dell’ordinamento giuridico con l’eversione della legalità e della giustizia in funzione di scelte politiche e ideologiche che hanno ingannato e ammalorato l’Italia durante l’emergenza sanitaria.
Il risveglio è lento, il coraggio non è per tutti, ma la verità è ineludibile.