Vaccini Covid: ‘la prevenzione dal contagio è vicina allo zero’

vaccini TRA DIRITTO E REALTA’

Il Giudice di Pace di Fano, con provvedimento n. 92 del 28 luglio 2023, ha chiarito che Il grado di prevenzione dal contagio dei vaccini Covid è prossima allo zero

Estratto dall’articolo di Cristina Malavolta per www.diritto.it
Sentenza-GdP-Fano-n.-90-2023.pdf

Il caso prende le mosse dall’avviso di addebito con cui si contestava al ricorrente la violazione dell’obbligo vaccinale di cui al famigerato art. 4 D.L. 44/2021, in quanto soggetto ultracinquant’enne che non aveva iniziato il ciclo vaccinale primario. Veniva perciò impugnata dinanzi al Giudice di Pace competente per il valore, la sanzione pecuniaria di 100 euro, contestando plurimi motivi.
Costituitasi in giudizio l’ADER, faceva proprie tutte le argomentazioni inerenti al principio di precauzione, alla prevenzione, della non ingerenza nel diritto alla vita privata se viene perseguito l’obiettivo superiore di proteggere la salute pubblica; affermava inoltre che i vaccini rappresentano valide garanzie per un elevato livello di protezione dal contagio, respingendo la tesi che rappresentino trattamenti sperimentali. Richiamava infine le conclusioni della Corte Costituzionale che avevano rigettato le censure di incostituzionalità dell’obbligo vaccinale. […]

il Giudice di Pace di Fano sostiene come i vaccini de quibus “non sono strumenti idonei in nessun modo a prevenire il contagio dal virus; infatti, tali vaccini in commercio non sono idonei ad impedire ai soggetti di essere contagiati e nemmeno di contagiare a propria volta, quindi non appaiono strumenti di prevenzione, rivelandosi percentualmente idonei in misura né pari nè vicina al 100% ma di fatto prossima allo zero”.

E – prosegue – “l’efficacia vaccinale non può quindi ritenersi provata quale strumento di prevenzione tenuto conto del fatto notorio che i soggetti vaccinati possono contrarre e trasmettere il contagio”, e dunque, tanto i vaccinati quanto i non vaccinati sono sostanzialmente “equivalenti”.

Da ultimo, viene esaminata la pregressa giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. sentenze 258/94 e 307/90) che afferma come la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost. soltanto qualora gli effetti avversi prevedibili fossero stati temporanei, di scarsa entità e tollerabili, ma “mai, quindi se gli effetti avversi prevedibili fossero gravi, irreversibili ed anche fatali”.

Pertanto, considerato che “l’art. 32 Cost. tutela in primo luogo la salute come fondamentale diritto dell’individuo e soltanto successivamente come interesse della collettività, un trattamento sanitario può essere quindi imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute dell’individuo che vi è assoggettato, salvo che per le sole conseguenze temporanee e di scarsa entità, e pertanto tollerabili”; mentre, “ritenere compatibili con l’art. 32 della Costituzione quei trattamenti sanitari obbligatori che provocano effetti avversi ed anche fatali, non appare quindi condivisibile in quanto violerebbe i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Il ricorso in opposizione viene quindi accolto, in quanto il provvedimento impugnato risulta illegittimo.