Si rispetti il principio della autonomia e indipendenza della magistratura e di ogni singolo magistrato!
avv. Alfredo Lonoce – Si apprende che il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha promosso un procedimento disciplinare contro la dr.ssa Zanda, Giudice del Tribunale di Firenze, ritenuta responsabile di aver adottato decisioni non in linea con la politica sanitaria del governo.
Questo è un inquietante e pericoloso precedente che mal si concilia con il nostro ordinamento giuridico che invece si ispira ai valori costituzionali e si fonda sulla separazione tra i poteri dello Stato.
Infatti il merito e le modalità di esercizio delle funzioni giurisdizionali sono e devono rimanere insindacabili se si vuole conservare l’autonomia e indipendenza della funzione giurisdizionale e non assoggettarla al potere esecutivo il quale a sua volta usa strumentalmente e surrettiziamente quello legislativo, entrambi controllati dai partiti che vincono le elezioni.
In relazione al procedimento disciplinare promosso contro il Giudice Zanda duole leggere poi il contenuto della censura del ministro della Giustizia Nordio ai provvedimenti emessi dal giudice del Tribunale di Firenze il quale, nell’esercizio delle sue funzioni aveva disapplicato l’art.4 del d.l. 44/2021 per contrasto col diritto eurounitario, e per l’effetto reintegrato alcuni operatori sanitari renitenti all’obbligo erroneamente detto “vaccinale”.
Il ministro ha infatti affermato nella sua esternazione che: “La disapplicazione della normativa interna, che aveva superato in due distinte occasioni il vaglio di legittimità costituzionale, nonché la reintegrazione immediata al lavoro di personale sanitario che non aveva completato il ciclo vaccinale appaiono
idonee a configurare una grave e inescusabile violazione di legge”.
E’ appena il caso di rilevare a tale proposito che a parte i rilievi sulla autonomia e indipendenza anche del singolo magistrato, è pacificamente sempre ammissibile la disapplicazione di una legge nazionale in contrasto con norme sovranazionali.
Come ha affermato la Consulta nella sua sentenza n.288/2010, “nei giudizi di costituzionalità in via incidentale è possibile invocare la violazione del diritto comunitario solo nell’ipotesi in cui lo stesso non sia immediatamente applicabile”….ed ancora, “le norme comunitarie provviste di efficacia diretta precludono al giudice comune l’applicazione di contrastanti disposizioni del diritto interno, quando egli non abbia dubbi in ordine all’esistenza del conflitto. La non applicazione deve essere evitata solo quando venga in rilievo il limite, sindacabile unicamente da questa Corte, del rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona.