Tegola sul Green Pass: i magistrati ne demoliscono le basi

L’analisi dell’Osservatorio Permanente per la Legalità Costituzionale. Tegola sul Green Pass: non in linea con le indicazioni europee, introdurrebbe discriminazioni senza presupposti scientifici e giuridici

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‘Diversi articoli della nostra Costituzione sono coinvolti dall’entrata in vigore del Green pass, infatti, oltre agli art. 2 e 3, esso, da una prima lettura, ha un impatto diretto sugli art. 11, 13, 16, 24, 32, 77, 117. Si tratta di un tema che coinvolge la natura e l’essenza stessa della Democrazia’

Sono due brevi passaggi contenuti nella premessa all’analisi svolta e pubblicata sulla rivista giuridica di Magistratura Democratica, dall’Osservatorio Permanente per la Legalità Costituzionale. Una analisi puntuale e di merito dalla quale emergono e vengono spiegati profili di incostituzionalità in relazione all’introduzione del Green Pass e in riferimento sia al sistema giuridico italiano che europeo. Profili legati sia alla mancanza di un obbligo di legge rispetto ai vaccini, sia alle mancate garanzie sulla non contagiosità dei vaccinati, così come dei guariti.

Iniziamo da questi punti riportando di seguito quanto posto nero su bianco da l’Osservatorio:
a) come risulta da bugiardini e moduli di consenso informato i vaccini non proteggono contro l’infezione ma solo contro la malattia;
b) i tamponi mantengono una percentuale non trascurabile di errore
c) la guarigione non è garanzia di non contagiosità

‘Si tratta di aspetti che non si possono trascurare tanto nella fase in cui il vaccino è ancora in fase sperimentale (avendo ottenuto solo un’autorizzazione di emergenza) quanto a sperimentazione avvenuta se la capacità di limitare il contagio non dovesse risultare confermata’ – afferma l’Osservatorio la cui analisi si sposta oltre.

‘L’impressione è che con l’ultimo suddetto Decreto-legge, l’ordinamento giuridico italiano non recepirebbe le scelte del diritto europeo in materia di Green pass, ovvero la facilitazione della libertà di circolazione in sicurezza tesa a sopprimere la quarantena obbligatoria.
Al contrario il d.l. n. 105/2021 sembrerebbe conferire al Green pass natura di norma cogente ad effetti plurimi di discriminazione e trattamento differenziato’.

E oltre: ‘Saremo in presenza di trattamenti differenziati per andare al ristorante, al teatro, ai centri culturali, e già si parla di introdurli progressivamente anche per l’esercizio di diritti doveri fondamentali, come andare a scuola o al lavoro’, sottolineano ancora i magistrati ed esperti intervenuti sul report dell’Osservatorio. ‘Il rischio dunque è che l’obbligo vaccinale escluso dalla legislazione venga però inserito in maniera indiretta con l’obbligo di Green Pass’

Da qui l’analisi riguarda anche i poteri dei gestori e degli addetti ai locali nel merito del Green Pass: ‘Appare di debole sostenibilità giuridica l’art. 3 comma 3 del decreto legge de quo che attribuisce ai titolari o gestori di servizi il potere di verificare l’accesso ai predetti servizi e attività e che ciò avvenga nel rispetto delle prescrizioni adottate’.

Ma per l’Osservatorio i rischi possono essere altri: ‘Si va configurando un potere di polizia diffuso che potrà essere esercitato da persone ‘non immediatamente individuabili, e soprattutto esercitabile su libertà fondamentali’. L’ulteriore conseguenza, si legge nell’analisi dell’Osservatorio, è che vi risulterebbero compresse inevitabilmente ‘libertà costituzionali fondamentali e violati principi costituzionali fondamentali come il principio di eguaglianza, il principio di legalità ed il principio della certezza del diritto’.

Di fatto sarebbero diversi anche i piani giuridici sui quali si inseriscono le incompatibilità del Decreto:
1) sotto il profilo generale, possibile violazione dell’ordinamento giuridico europeo, poiché mentre in ambito europeo il Green pass ha valenza informativa, assume viceversa nel nostro ordinamento valenza obbligatoria e prescrittiva;
2) presunta violazione del dato costituzionale, laddove, pur in assenza di un obbligo vaccinale e di un
serio dibattito parlamentare come accaduto in Francia, s’introducono forme di discriminazione e di trattamento differenziato nei confronti dei soggetti non titolari del Green pass.

In merito al primo punto, il nostro ordinamento con l’ultimo Decreto-legge sembrerebbe esprimere un modello divergente e dicotomico da quanto rappresentato nel su citato quadro ordinamentale europeo, pertanto sulla base degli artt. 11 e 117, comma 1 Cost. e della giurisprudenza della Corte costituzionale, tale d.l. andrebbe disapplicato dal giudice ovvero, in subordine, attivato il meccanismo del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Infatti, non si tratterebbe di una divergenza minore e superabile nel quadro di un libero esercizio di discrezionalità politico-legislativa, ma saremmo in presenza della configurazione di un altro modello di governance della pandemia, fondato su forme discriminatorie, piuttosto che estensive dell’esercizio dei diritti’

In relazione al secondo punto, con l’entrata in vigore del d.l. n. 105/2021, la certificazione diviene, ai sensi dell’art. 3, comma 1, il presupposto per adottare trattamenti differenziati in ordine all’utilizzo di determinati servizi ed all’accesso in luoghi aperti al pubblico. In questi casi, non si tratterebbe più soltanto di agevolare la libertà di circolazione in sicurezza, ma di imporre trattamenti differenziati, la cui ragionevolezza e proporzionalità andrebbe misurata caso per caso, stante l’assenza di un obbligo vaccinale’

‘In sostanza, la certificazione verde – specifica l’Osservatorio – finirebbe per costituire l’imposizione, surrettizia e indiretta, di un obbligo vaccinale per quanti intendano circolare liberamente e/o usufruire dei suddetti servizi o spazi. Ne conseguirebbe la violazione della libertà personale, intesa quale legittimo rifiuto di un trattamento sanitario non obbligatorio per legge, o comunque di continue e quotidiane pratiche invasive e costose quali il tampone”

Lo scontro in essere dunque non è tanto tra “pro-vax e no-vax”: ‘Il tema di fondo è come tutelare la salute nel rispetto della Costituzione, riuscendo a distinguere provvedimenti costituzionalmente orientati da provvedimenti che si muovono al di fuori del perimetro costituzionale’.

Il rischio, già evidenziato in altri articoli e riflessioni è quello di determinare, attraverso un provvedimento che limita l’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti senza avere la sostenibilità giuridica, un obbligo vaccinale surrettizio.

L’Osservatorio, sulla base di queste riflessioni, pone una questione ‘politica’ ed un richiamo forte alle istituzioni di governo: ‘Se l’obiettivo è quello di vaccinare tutta la popolazione, occorrerebbe esprimerlo con un chiaro e netto atto di indirizzo politico, ovvero con una legge formale, la quale allo stato, tuttavia, non sembrerebbe poter resistere ai limiti costituzionali vigenti, in virtù della sperimentalità e delle limitate conoscenze scientifiche circa l’impatto sull’ infezione’

Gi.Ga. https://www.lapressa.it