Obbligo di vaccinazione, prof. Sinagra: “facciamo chiarezza”

obbligo di vaccinazione

Il problema si è acuito a seguito della notizia che il DL ultimo conterrebbe per il personale sanitario una obliqua e ignobile minaccia di sospensione dalla professione per quei medici o infermieri che rifiutassero il vaccino.
A parte l’immoralità del metodo seguito dal governo (ma questo corrisponde agli interessi delle Case farmaceutiche) che sa di non poter introdurre un “obbligo di vaccinazione”, fioriscono nel web giudizi, valutazioni, consigli, avvertimenti e metodi per difendersi legalmente da tale ricatto, da parte di giuristi per professione o per aspirazione.
Io lo sono per professione e premetto che i giuristi sono spesso socialmente pericolosi e depistanti. Mi riferisco innanzi tutto a molti colleghi avvocati e professori, e a molti magistrati.

L’art. 32 Cost. preclude la possibilità di trattamenti sanitari obbligatori, salvo che questo sia necessario per la tutela della salute pubblica. La stessa riserva contiene la Convenzione di Oviedo che viene evocata in modo non pertinente e ancor meno pertinente il cosiddetto “Codice di Norimberga” dal quale si vorrebbe trarre una non proponibile equiparazione tra i metodi di oggi e quelli praticati dai medici nazisti (cominciando da Josef Mengele il quale non imponeva terapie obbligatorie ma praticava ignobili e losche “sperimentazioni” con riguardo alle coppie gemellari di bambini).

Premessa la sfiducia (che io condivido) nei confronti di larghi strati della magistratura e della stessa Corte costituzionale, si dice che è inutile il ricorso alla giustizia ordinaria o amministrativa e che l’unica soluzione è ricorrere alla Corte Internazionale di Giustizia, alla Corte Penale Internazionale o alla Corte di Strasburgo per i diritti umani.
Tuttavia, la Corte Internazionale di Giustizia può essere adita solo dagli Stati. Quanto alla Corte Penale Internazionale, si tratta di giurisdizione sussidiaria rispetto a quelle nazionali e comunque la sua competenza riguarda i crimini di guerra. Per la Corte di Strasburgo occorre il previo esaurimento dei mezzi di ricorso interni (e cioè i noti tre gradi di giudizio, se non eventualmente quattro con la Corte costituzionale).

Obbligo di vaccinazione e (presunta) tutela della salute

Ammessa pure la possibilità di ricorrere direttamente ad una istanza giurisdizionale internazionale, vi sarebbe sempre la necessità di provare l’inesistenza della necessità di tutelare la salute pubblica tramite un trattamento sanitario obbligatorio. E questa è la “riserva” contenuta in tutti gli atti internazionali che si occupano di tale questione come, tra le altre, anche la Convenzione per la salvaguardia dei diritti e le libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (la c.d. CEDU).

Stando così le cose, si deve adire la giurisdizione nazionale e chiedere che il governo o la Amministrazione convenuta, diano prova della sussistenza della necessità di tutelare la salute pubblica con la obbligatorietà del vaccino, e chiedere al giudice adito di sospendere il giudizio e trasmettere gli atti alla Corte costituzionale per il giudizio incidentale di legittimità costituzionale della legge.
Il governo dovrà allora precisare di quali vaccini si tratta. Poi dovrà dare prova certa che si tratta di vaccini e non di prodotti genici. Dovrà inoltre dare certezza che il prodotto medicinale in questione non provochi effetti avversi, e specialmente non provochi la morte. Dovrà infine prevedere indennizzi e risarcimenti dei danni per i possibili effetti avversi. Altro che “scudo penale” per il personale sanitario, ecc. Altro che esonero di responsabilità per le imprese farmaceutiche e per lo stesso governo. Anzi, il governo sarà chiamato a spiegare perché sia stato posto il segreto sui contratti di acquisto dei c.d. vaccini stipulati dalla Unione europea.

Ed è così che si smaschera la menzogna del superiore interesse di tutela della salute di tutti, specie se si considera che, al di là e oltre gli effetti avversi, vi è che i prodotti medicinali in questione non solo sono di molto breve durata (pare sei mesi) e dunque con vaccinazioni continue e a tempo indeterminato, ma vi è che il “vaccinato” rimane sempre comunque “contagiante” e “contagiabile”. E allora perché la obbligatorietà del vaccino?

Ed infine, nella sede giudiziaria, a sostegno di quanto ora detto e cioè della ennesima menzogna governativa e parlamentare (poiché questo Parlamento voterà allegramente – “opposizione” compresa – e a larga maggioranza la legge di conversione del DL), potrà essere fortemente contestata la mendace contraddittorietà di un governo che dice di volere tutelare la salute pubblica ma nello stesso tempo consente e favorisce l’entrata di masse di clandestini molti dei quali affetti dal virus, nel territorio nazionale.

Dopo di che Draghi, il suo amico Speranza, Lamorgese e tutta l’allegra banda governativa potrebbero andare felicemente là dove non batte il sole.

AUGUSTO SINAGRAProfessore ordinario di diritto delle Comunità europee presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Avvocato patrocinante davanti alle Magistrature Superiori, in ITALIA ed alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a STRASBURGO