Il decreto-legge 01 aprile 2021, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 79 del 01 aprile 2021, prevede, nella disposizione normativa di cui all’art. 4, l’obbligo vaccinale per chi esercita una professione sanitaria e per gli operatori di interesse sanitario. Si tratta, puntualizza il comma 1, di un “requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”.
Ora, a riguardo, alcune considerazioni non esaustive della questione:
1) l’art. 32, comma 2, della Costituzione repubblicana vigente non preclude al legislatore di introdurre come obbligatorio un trattamento sanitario, ma questo incontra un preciso limite costituito dal “rispetto della persona umana”. In ragione della velocitá di sperimentazione del vaccino contro l’agente virale Sars-Cov2 con una fase di sviluppo pre-clinico, di autorizzazione finale e revisione del dossier di registrazioni accelerate, difficilmente un provvedimento provvisorio avente forza di legge ex art. 77, comma 2, del Testo fondamentale é in grado di assicurare che l’obbligatorietá dell’inoculazione non oltrepassi il vincolo posto dalla Costituzione. All’obiezione secondo la quale l’art. 32, comma 2, Cost. contiene una riserva di legge relativa (sent. n. 258/1994 Corte cost.), si puó replicare come proprio il particolare iter seguito richiederebbe, in via prudenziale, l’uso della sola legge ordinaria dello Stato, unica fonte, in una dialettica tra maggioranza ed opposizione (quest’ultima ridotta al lumicino), a verificare la tenuta del limte posto dalla Costituzione;
2) la Corte costituzionale, con la “storica” sentenza n. 307/1990 (sull’ obbligo vaccinazione antipoliomelitica), pur rigettando la questione di costituzionalitá, da un lato ha ammesso che “la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri” (punto 2 del cons. in dir.), dall’altro, peró, ha precisato che esso non possa “incidere negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili. Con riferimento, invece, all’ipotesi di ulteriore danno alla salute del soggetto, il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività non è da solo sufficiente a giustificare la misura sanitaria” (sempre punto 2 del cons. in dir.). Ora, al di lá delle rassicurazioni sulla mancanza di un nesso funzionale tra vaccino anti Covid-19 e reazioni gravi, incluso il decesso, lo stato delle conoscenze scientifiche non é in grado oggi di prevedere potenziali effetti infausti nel medio-lungo periodo. Ne consegue, dunque, una sproporzione tra dimensione collettiva della salute e dimensione individuale, entrambe tutelate dal comma 1 dell’art. 32 Cost.;
3) anche ammesso che sofferenza e benessere, in una logica di bilanciamento, non siano equamente ripartiti tra tutti con la possibilitá del verificarsi di quelle che la stessa Corte chiama “scelte tragiche” (punto 4 del cons. in dir. della sent. n. 118/1996 Corte cost.), non si puó non rilevare come la riserva di legge, benché relativa, resti comunque “qualificata dal necessario rispetto della persona umana e ulteriormente specificata… dall’esigenza che si prevedano ad opera del legislatore tutte le cautele preventive possibili, atte a evitare il rischio di complicanze” (ancora sent. n. 118/1996). É questo un aspetto che, nel decreto-legge n. 44/2021, non viene in rilievo, lasciando invece al soggetto obbligato l’onere di dimostrare le condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, pericolose per la sua salute (art. 4, comma 2).
Troppo poco per garantire la “minima operativitá” del diritto alla salute nella sua dimensione individuale. Il giudice delle leggi, nella sentenza n. 258/1994, é chiaro sul punto: spetta al legislatore (e solo a quello statale e non regionale cfr. sent. n. 5/2018 Corte cost.) porre in essere una complessa e articolata normativa di carattere tecnico, a livello primario attesa la riserva relativa di legge, ed eventualmente a livello secondario integrativo, che, alla luce delle conoscenze scientifiche acquisite, individui con la maggiore precisione possibile le complicanze potenzialmente derivabili dalla vaccinazione e determini se e quali strumenti diagnostici idonei a prevederne la concreta verificabilità fossero praticabili su un piano di effettiva fattibilità (cosí il punto 5 bis della sent. n. 258/1994 Corte cost.). IL VITELLO D’ORO É PRONTO!!!
Prof. Daniele Trabucco (Costituzionalista)