Non è possibile sospendere o licenziare chi rifiuta il vaccino

vaccino reazioni avverse

COMMENTO ALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI BELLUNO
Due infermieri e otto operatori sociosanitari di due case di riposo del bellunese, essendosi rifiutati di sottoporsi alla vaccinazione contro il Sars-Cov2 nel mese di febbraio 2021, hanno presentato, ai sensi dell’art. 700 del vigente Codice di Procedura civile, un ricorso d’urgenza per contestare il periodo di ferie imposte dal datore di lavoro dal momento che, a seguito di valutazione medica, non erano stati ritenuti idonei a svolgere la loro prestazione. Il rischio (implicito) era quello di compromettere la salute degli ospiti anziani delle due strutture.

Il giudice ritiene che non sussista, nel caso di specie, né una situazione di sospensione, né di licenziamento, confermando il periodo di ferie stabilito dal datore (ex art. 2109 c.c.) e arrivando alla conclusione che l’art. 2087 del Codice civile italiano (libro V) gli consenta di prevedere le misure necessarie, tra cui il vaccino, a tutela dell’integritá fisica e della personalitá morale dei prestatori di lavoro. Tre considerazioni:

1) anche ammesso (sent. n. 107/2012 Corte cost.) che, nei casi di vaccinazioni raccomandate, sussista un dovere di solidarietá, questo non puó arrivare a sacrificare totalmente il diritto di autodeterminazione del soggetto come indicato dalla sentenza n. 438/2008 del giudice delle leggi il quale prescinde dallo specifico contesto lavorativo. Il bilanciamento doveroso tra interessi collettivi e interessi individuali non puó pervenire a non assicurare la minima operativitá di un diritto (sent. n. 67/1990 Corte cost.);

2) é discutibile l’impianto argomentativo del giudice che attribuisce all’imprenditore/datore di lavoro, sottraendola alla legge e, dunque, in violazione dell’art. 32, comma 2, della Costituzione, la valutazione della ponderazione tra diritti opposti, ma entrambi costituzionalmente tutelati: dimensione collettiva e individuale della salute. Se cosí fosse, l’art. 2087 c.c. potrebbe essere adoperato per introdurre e imporre qualunque trattamento offerto dalla scienza e dalla tecnica;

3) se da un lato la prevenzione svolge una importante funzione economico-sociale nella determinazione delle tipologie contrattuali, dall’altro questa non puó assumere una valenza invasiva tale cioé da indurre a trattamenti sanitari al momento non previsti da alcuna legge o atto normativo avente forza di legge e modulati da fonti secondarie attesa la riserva di legge relativa del comma 2 dell’ art. 32 del Testo fondamentale del 1948. Vedremo se il collegio, in sede di reclamo, sará investito della questione.

Prof. Daniele Trabucco (Costituzionalista)