13 giu – Con sentenza n.4110 del 14 marzo 2012 la VI sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che sarebbe discriminatorio non riconoscere l’emolumento previdenziale INPS, ossia l’assegno per l’invalidità civile, agli stranieri presenti sul nostro territorio in modo regolare, per il sol fatto di non esser naturalizzati cittadini italiani, o di non aver maturato i tempi di permanenza sul nostro territorio e non possedere dunque il Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo.
la sentenza è in linea con quanto già affermato dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 187/2010 e ancor prima la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (306/2008). In entrambi i casi si affermavano (ed oggi vengono confermati dalla Cassazione) due principi fondamentali:
1. ove si versi, in tema di provvidenza destinata a far fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall’art. 14 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (*), che l’Italia ha ratificato.
2. Al legislatore nazionale è consentito “subordinare, non irragionevolmente, l’erogazione di determinate prestazioni -non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza- alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata (e dunque il possesso della carta di soggiorno, oggi Pds Ce). Una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini”.
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