Ong, ecco le direttive della Guardia costiera “chiamate i libici”

In fondo c’era da aspettarselo, è sordo chi non vuol sentire. E così la Guardia costiera italiana ha chiarito, si spera una volta per tutte, alle varie imbarcazioni delle Ong, che trovandosi “in difficoltà” nella cosiddetta zona Sar libica, la disposizione sarà quella di rivolgersi alle autorità di Tripoli. Lo riporta https://ofcs.report

La direttiva non è affatto nuova, ma rientra nella convenzione internazionale Solas (Safety of Life at seas) adottata dall’Organizzazione marittima internazionale nel 1974, rivolta alla tutela della sicurezza della navigazione mercantile e alla salvaguardia delle vite umane.

Ma, a scanso di ulteriori e spiacevoli equivoci, ripercorriamo l’iter relativo al soccorso in mare delle autorità delegate a questo compito.

Il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo della Guardia costiera di Roma (Imrcc) ricevuta la segnalazione di un’emergenza in atto al di fuori della propria area di competenza Sar, in acque internazionali, “deve avviare le prime azioni e assumere il coordinamento delle operazioni di soccorso notiziando l’autorità Sar competente”, cioè quella in grado di fornire migliore assistenza ai fini dell’assunzione del coordinamento. Nel caso in cui questa “non risponda o non sia disponibile”, l’Imrcc coordina le operazioni fino al loro termine ed individua, di concerto con il Viminale, ed in qualità di autorità coordinatrice, il luogo sicuro per l’approdo e lo sbarco dei naufraghi.

Quando ritenuto necessario, la Guardia costiera richiede la partecipazione alle operazioni di soccorso di “qualsiasi altra nave in condizione di prestare assistenza nell’area da cui proviene la segnalazione di un’emergenza in atto”. Nel caso in cui l’autorità Sar competente non risponda, non sia disponibile o non assuma il coordinamento, l’Imrcc, quale prima autorità che ha ricevuto la richiesta di soccorso, coordina le operazioni fino al loro termine, cioè fino allo sbarco dei naufraghi nel “luogo sicuro”. Nel caso in cui, invece, durante il coordinamento delle operazioni da parte dell’Imrcc, l’autorità Sar competente per la zona di mare interessata o altra autorità Sar in grado di fornire la migliore assistenza intervenga e dichiari di assumere la responsabilità delle operazioni di soccorso, sarà quest’ultima ad assumerne il coordinamento. In questo caso, l’Imrcc, se richiesto espressamente dall’autorità Sar che ha assunto il coordinamento, può fornire supporto con l’impiego di mezzi o la diffusione o il rilancio di comunicazioni.

L’obbligo di prestare soccorso dettato dalla Convenzione internazionale di Amburgo non si esaurisce nell’atto di salvare i naufraghi, ma comporta anche l’obbligo di sbarcarli in un luogo sicuro. Per luogo sicuro si intende un luogo in cui sia assicurata la “sicurezza” – intesa come protezione fisica – delle persone soccorse in mare. Per l’Italia, il “luogo sicuro di sbarco” viene individuato dall’autorità Sar in stretto coordinamento con il ministero degli Interni.