Contro la prostituzione minorile e relative iniziative turistiche. Intervento della Cassazione

ROMA 11 FEB – Il nostro codice penale all’articolo 600  quinquies punisce chi si fa organizzatore (o propagandista) di viaggi  aventi lo scopo di fruire dell’attività di prostituzione minorile (o che  comunque contemplino tale attività).

A questo riguardo la Corte di  Cassazione, con sentenza n. 42053/11, ha precisato che l’espressione  usata dal legislatore “chi organizza” non allude a restringere l’ambito  di applicazione della norma solamente a chi è un operatore turistico, al  contrario si estende a chiunque, anche a colui, non svolgente tale  professione, che ha programmato ciò una sola volta.

Rimane inoltre impregiudicata, in base a  quanto verrà accertato in giudizio,  la possibilità di addebitare  ulteriori reati a tale sfondo. Non da ultimo quello di favoreggiamento  della prostituzione minorile, nel caso in cui, ad esempio, si fossero   altresì fornite informazioni per agevolare gli appuntamenti nei luoghi  di arrivo con i soggetti minori sfruttati.