ROMA 11 FEB – Il nostro codice penale all’articolo 600 quinquies punisce chi si fa organizzatore (o propagandista) di viaggi aventi lo scopo di fruire dell’attività di prostituzione minorile (o che comunque contemplino tale attività).
A questo riguardo la Corte di Cassazione, con sentenza n. 42053/11, ha precisato che l’espressione usata dal legislatore “chi organizza” non allude a restringere l’ambito di applicazione della norma solamente a chi è un operatore turistico, al contrario si estende a chiunque, anche a colui, non svolgente tale professione, che ha programmato ciò una sola volta.
Rimane inoltre impregiudicata, in base a quanto verrà accertato in giudizio, la possibilità di addebitare ulteriori reati a tale sfondo. Non da ultimo quello di favoreggiamento della prostituzione minorile, nel caso in cui, ad esempio, si fossero altresì fornite informazioni per agevolare gli appuntamenti nei luoghi di arrivo con i soggetti minori sfruttati.