Il decreto legge sulle banche avvia norme per accelerare il recupero dei crediti. Con il “patto marciano” l’imprenditore può garantire un prestito con un immobile: se non paga tre rate, anche non consecutive, la banca potrebbe vendere
Se non paghi tre rate perdi tutto. Il governo nel decreto legge sulle banche accelera sul fronte del recupero crediti. E così per gli imprenditori italiani arriva una tagliola di non poco conto: una laccio che ti strozza per portarti via la casa e l’azienda. In sostanza, con il “patto marciano” dopo sei mesi dal mancato pagamento di tre rate di finanziamento anche non consecutive la banca può prendersi il capannone e la casa non principale. L’accelerazione nel recupero dei crediti è prevista dal decreto legge sulle banche, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Per il Tesoro, il complesso delle norme dovrebbe accorciare quei tempi fino a 3 anni.
Il patto marciano
L’altra novità è l’introduzione di un patto marciano ad hoc banche-imprese “è la novità più rilevante tra quelle del decreto legge” anche perché avrà “un impatto anche sui contratti di finanziamento già stipulati”. Lo scrive il ministero dell’Economia sul suo sito in un approfondimento sui “tempi più brevi per il recupero crediti”. Il patto marciano, si sottolinea, avrà due effetti: “Innanzitutto le parti possono trovare utile rinegoziare il contratto di finanziamento, così che il patto marciano possa essere introdotto in fase di rinegoziazione: il debitore potrebbe averne un beneficio in termini di durata e di costo del finanziamento, il creditore potrebbe aumentare le probabilità di recuperare il prestito”.
Il secondo effetto
Un secondo effetto “è legato al rapporto tra stock e flussi di procedure giudiziali”, come ha spiegato in audizione in Senato lo stesso ministro Pier Carlo Padoan. La misura “consente quindi di stipulare contratti con la facoltà per il creditore di entrare in possesso del bene posto in garanzia per via stragiudiziale in soli 7-8 mesi contro i 40” ora stimati.
Ecco il contenuto del decreto legge
Art. 1 Pegno mobiliare non possessorio
1 – Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti loro concessi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell’importo massimo garantito, inerenti all’esercizio dell’impresa.
2. Il pegno non possessorio può essere costituito su beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa, a esclusione dei beni mobili registrati. I beni mobili possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o piu’ categorie merceologiche o a un valore complessivo. Ove non sia diversamente disposto nel contratto, il debitore o il terzo concedente il pegno e’ autorizzato a trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati da pegno. In tal caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia.
3. Il contratto costitutivo, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto con indicazione del creditore, del debitore e dell’eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l’indicazione dell’importo massimo garantito.
4. Il pegno non possessorio si costituisce esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l’Agenzia delle entrate e denominato «registro dei pegni non possessori»; dalla data dell’iscrizione il pegno prende grado ed e’ opponibile ai terzi e nelle procedure concorsuali.
5. Il pegno non possessorio, anche se anteriormente costituito ed iscritto, non e’ opponibile a chi abbia finanziato l’acquisto di un bene determinato che sia destinato all’esercizio dell’impresa e sia garantito da riserva della proprietà sul bene medesimo o da un pegno anche non possessorio, a condizione che il pegno non possessorio sia iscritto nel registro in conformità al comma 6 e che al momento della sua iscrizione il creditore ne informi i titolari di pegno non possessorio iscritto anteriormente.
6. L’iscrizione deve indicare il creditore, il debitore, se presente il terzo datore del pegno, la descrizione del bene dato in garanzia e del credito garantito secondo quanto previsto dal comma 1 e, per il pegno non possessorio che garantisce il finanziamento per l’acquisto di un bene determinato, la specifica individuazione del medesimo bene. L’iscrizione ha una durata di dieci anni, rinnovabile per mezzo di un’iscrizione nel registro effettuata prima della scadenza del decimo anno. La cancellazione della iscrizione può essere richiesta di comune accordo da creditore pignoratizio e datore del pegno o domandata giudizialmente. Le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni nonché’ le modalità di accesso al registro stesso sono regolati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedendo modalità esclusivamente informatiche. Con il medesimo decreto sono stabiliti i diritti di visura e di certificato, in misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di allestimento, gestione e di evoluzione del registro. Al fine di consentire l’avvio della attività previste dal presente articolo, e’ autorizzata la spesa di euro 200.000 per l’anno 2016 e di euro 100.000 per l’anno 2017.
7. Al verificarsi di un evento che determina l’escussione del pegno, il creditore, previo avviso scritto al datore della garanzia e agli eventuali titolari di un pegno non possessorio trascritto successivamente, ha facoltà di procedere: a) alla vendita dei beni oggetto del pegno trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita e con l’obbligo di informare immediatamente per iscritto il datore della garanzia dell’importo ricavato e di restituire contestualmente l’eccedenza; la vendita e’ effettuata dal creditore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di non apprezzabile valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati; l’operatore esperto e’ nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza, e’ designato dal giudice; in ogni caso e’ effettuata, a cura del creditore, la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all’articolo 490 del codice di procedura civile; b) alla escussione dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita; c) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro delle imprese, alla locazione del bene oggetto del pegno imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda i criteri e le modalità di valutazione del corrispettivo della locazione; il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto il datore della garanzia stessa; d) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro delle imprese, all’appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda anticipatamente i criteri e le modalità di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell’obbligazione garantita; il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia il valore attribuito al bene ai fini dell’appropriazione.
8. In caso di fallimento del debitore il creditore può procedere a norma del comma 7 solo dopo che il suo credito e’ stato ammesso al passivo con prelazione.
9. Entro tre mesi dalla comunicazione di cui alle lettere a), c) e d), il debitore può agire in giudizio per il risarcimento del danno quando la vendita e’ avvenuta in violazione dei criteri e delle modalità di cui alle predette lettere a), c) e d) e non corrispondono ai valori correnti di mercato il prezzo della vendita, il corrispettivo della locazione ovvero il valore comunicato a norma della disposizione di cui alla lettera c).
10. Agli effetti di cui agli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 il pegno non possessorio e’ equiparato al pegno.
REDAZIONE TISCALI