GLI ARGOMENTI DEFINITIVI CONTRO IL MATRIMONIO E LA GENITORIALITA’ OMO E LA LEGGE CIRINNA’
Equiparare in tutto e per tutto (diritti e doveri reciproci e genitoriali, diritti successori, reversibilità) unioni civili (anche omo) e matrimonio significa creare un matrimonio omo sotto falso nome, in chiara violazione dell’art. 29 Cost. che riconosce i diritti alla “famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” (sul concetto di “naturale“ si dirà tra poco).
La ragione è ovvia: da sempre coloro che ricorrono alle unioni di fatto (etero) perseguono proprio scopi opposti a quelli derivanti dal matrimonio, cioè vogliono evitare di subire diritti e doveri legali, cioè desiderano sfuggire alla legge.
Ecco dunque che la regolamentazione di per sè delle unioni civili è un non – senso (posto che già esiste il matrimonio civile a cui si può ricorrere anche senza matrimonio religioso). Essa, invece, acquista un senso – nella mente degli ideatori della legge – nel momento in cui diventa evidentemente scappatoia per introdurre il matrimonio omo mascherato…
Già la Corte costituzionale aveva detto (sent. 138/2010) che matrimonio e unione civile devono essere regolati diversamente (altrimenti….non sarebbero più distinguibili).
Non parliamo infine del fatto che crescerebbero di molto le unioni “simulate” specie tra soggetti con rilevante differenza di età, per godere dei diritti patrimoniali connessi (assistenza, mantenimento, reversibilità) e derivanti dalla situazione di forza economica di uno dei due e/o dalla premorienza del soggetto più anziano (uin sostanza: na specie di adozione tra adulti mascherata da unione civile).
STEPCHILD ADOPTION COME ANTICAMERA DELLE ADOZIONI GAY.
L’adozione (decide il Tribunale) del figlio del coniuge esiste per legge già tra coppie etero. La magistratura ha (ovviamente…) aperto anche alle coppie di fatto e a quelle omo. La legge Cirinnà si piega, dunque, a questa scelta dei giudici.
Aprire alle adozioni del figlio del partner anche in caso di coppia omo significa spianare la strada alle adozioni gay (in futuro la Corte Costituzionale, potrebbe aprire alle adozioni omo in base all’incerto principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, che già ha permesso molte volte alla Corte di invadere il campo del legislatore, ad esempio imponendo la fecondazione eterologa contro la legge esistente).
Si aprirebbe poi, nei fatti, alla pratica degli uteri in affitto: il soggetto ricco che ha fatto fabbricare e comprato all’estero (in Italia è vietato) il bimbo sfruttando i corpi delle donne in vendita a tale scopo, poi potrebbe ricorrere al tribunale per far adottare il figlio insieme al suo partner (omo). I tribunali, come farebbero a dire “no” di fronte ad una situazione di fatto già creata (convivenza, unione civile regolare, figlio di uno dei due partner) ?! I tribunali di primo grado – dove si decidono la maggior parte di queste vicende – sono, inoltre, tutti schierati da una parte (è purtroppo noto). Anche chi volesse discostarsi sarebbe subito accusato di omofobia con conseguente pressione psicologica sul giudizio e rischio di caos giudiziario (decisioni diverse da tribunale a tribunale, appelli, ricorsi)
E’ in buona sostanza la porta di ingresso per le adozioni vere e proprie nonché riservate ai ricchi (la pratica di utero in affitto, infatti, oltre ad essere aberrante in sé – mercificando la donna e fabbricando esseri umani – è costosissima).
IRRILEVANZA DEL MATRIMONIO OMO.
Il “matrimonio” (da “mater” + “munus” = dovere/funzione/compito di madre) è nato per “formalizzare” (nel vero senso della parola: dare forma ufficiale, certa e riconosciuta) la cellula basilare della società, e per garantire tre scopi sociali elementari: consentire la procreazione, trasmettere il nome e trasmettere i diritti successori tra consanguinei.
La legge prende atto che la diversità sessuale è l’elemento biologico “normale” (cioè conforme alla “norma” fisiologica dell’esistenza e del comportamento umani) alla base sia dell’accoppiamento sia della cellula madre della società. In conseguenza di ciò fornisce riconoscimento pubblico all’unione matrimoniale. Il riconoscimento pubblico del matrimonio è quindi in base alla sua “funzione” naturale (perpetuazione specie) e sociale (costituzione della cellula base della società).
In questo senso il carattere “naturale” della società di cui parla l’art. 29 Cost. significa non solo che esiste in natura (altrimenti varrebbe l’obiezione che anche l’omosessualità esiste in natura) ma significa anche “normale”, “fisiologica” cioè che segue la norma (la regola) e la fisiologia del comportamento umano, rispetto al quale l’omosessualità è, al contrario, anomalia e variante (seppur non sia riconosciuta come “malattia”).
E’ vero che possono sposarsi anche coppie sterili e anziane che quindi non possono procreare, ma in ogni caso, oltre alla possibilità di adottare, si prende atto che la diversità sessuale (uomo/donna) è l’elemento naturale che fornisce quel qualcosa in più e differenzia gli altri rapporti sociali non regolati dalla legge e che la legge appunto non prende in considerazione perchè “privati”: ad. esempio l’amicizia e le relazioni pesonali e affettive in sè stesse, ad esempio l’amore in sè. come sentimento.
L’amicizia e le relazioni personali, pur avendo rilevanza e grande importanza sociale, non ha riconoscimento pubblico perché per lo Stato la sua esistenza è indifferente, appunto perché fatto “privato”. Manca l’elemento a cui dare riconoscimento pubblico (non a caso più persone possono dare vita ad una associazione solo se fissano uno “scopo comune” ulteriore e diverso da quello del semplice associarsi e a patto che non sia illecito; ugualmente più persone possono dar vita ad una società solo se hanno uno “scopo economico” che è ulteriore rispetto al semplice stare in società).
Ugualmente non esiste e non è riconosciuto “il diritto all’amore”: l’unica persona che per la legge ha diritto a qualcosa che si potrebbe chiamare “amore” (affetto e assistenza) è il minore (art. 316 e ss. Codice civile) perché soggetto non in grado di badare a sé stesso e bisognoso di assistenza totale. Tra adulti e tra soggetti paritari, invece, non esiste il diritto all’amore, che è un fatto “privato”. Se l’amore fosse un diritto si avrebbero conseguente aberranti: se esso fosse un diritto tra privati si potrebbero fare contratti per vincolarsi ed obbligarsi ad amare (!), mentre se fosse un diritto pubblico lo Stato dovrebbe garantirlo con mezzi, leggi e strumenti adeguati (come avviene ad esempio per le pensioni e l’assistenza sociale !).
Quale è quindi la funzione del matrimonio omo? Non esistendo la differenza uomo/donna che è elemento di riconoscimento ulteriore rispetto al semplice affetto e non esistendo il diritto all’amore, la sua funzione sarebbe solo quella di dare quel riconoscimento sociale a quella minoranza di persone che vorrebbe formalizzata la propria unione.
Ecco che l’unica soluzione possibile in questo campo è quella “privata” cioè un contratto tra privati, come avviene già con i contratti di convivenza etero. Si tratta cioè di garantire privatamente (cioè tra le parti) i diritti economici e limitando gli aspetti pubblici (ad esempio sul consenso alle cure mediche, diritto di visita e diritto di informazione medica sulla salute del partner). Ogni altro aspetto pubblico (diritti successori, reversibilità) andrebbe escluso per non creare un matrimonio mascherato. Quanto ai rapporti personali (fedeltà, assistenza morale, rapporti sessuali) essi esisterebbero ovviamente ma (a differenza del matrimonio) non sarebbero fonte di obbligo reciproco.
Tipica obiezione è quella per cui “dare diritti a qualcuno non toglie nulla agli altri”. In realtà regolare anche i fatti privati, privi di funzione naturale o sociale significa aprire la via e giustificare una legge totalmente invasiva di ogni aspetto umano. E’ quindi garanzia della libertà di tutti evitare che la legge regoli e invada tutti i campi dell’agire umano (persino quelli affettivi, relazionali).
Inoltre c’è un altro fondamentale fattore da considerare: il riconoscimento del matrimonio omo si inserisce in quella tendenza più generale volta a sostituire i dati fisici/biologici con quelli sociali (su questa scia già è stato riconosciuto dalla Cassazione nel 2015 che può cambiarsi sesso senza operazione chirurgica). In questo caso la totale indifferenza ed equivalenza sessuale uomo/donna è raggiunta cancellando il dato fisico, il quale viene sostituito con quello dell’uso sociale (cioè il fatto che nella società esistono coppie omosessuali). Il pericolo insito del dare esclusiva rilevanza esclusiva alla prassi e agli usi sociali in sostituzione dei dati biologici e fisici consiste nel fatto che potrebbe darsi riconoscimento, di queso passo, a qualsiasi uso, seppur distorto, emergente nella società. Si pensi ad i rapporti sessuali tra adulti e minori che la legge vieta sulla base di un dato fisico, vale a dire la mancanza di autodeterminazione del minore e la sua necessità di protezione. Se in un lontano futuro emergesse una prassi per cui sarebbe accettato il rapporto sessuale adulti/minori si dovrebbero eliminare le norme che puniscono la pedofilia? A nulla varrebbe notare in questo senso il fatto cheil divieto penale sarebe la barriera per non introdurre pratiche devianti, poichè la tendenza in oggetto è volta a rimuovere i limiti fisici in ogni tipo di norme anche penali [si veda la Raccomandazione della UE CM/REC (2010) 5 che invita proprio a rimuovere ogni limite di età alla liceità dei rapporti sessuali]
NON CONFIGURABILITA’ DELLA GENITORIALITA’ OMO
Non esiste altro modello, a livello antropologico (quindi umano) ed educativo se non quello che vede il figlio nascere ed essere allevato da due persone di sesso diverso. E’ il modello “unico” perché predisposto dalla natura in modo spontaneo e non condizionato, cioè al netto dei fattori condizionanti consistenti negli usi sociali umani e al netto delle invenzioni tecnologiche umane (fattore anch’esso condizionante). E’ un modello educativo perché essendo la prima e principale struttura sociale della persona fornisce ad essa l’educazione affettiva, sociale, relazionale fino alla maturità. E’ inevitabilmente modello emulativo, poiché essendo la famiglia il primo e più importante contesto di crescita della persona ha nei confronti di questa effetti condizionanti (in positivo o in negativo) nello sviluppo, nell’educazione e nel comportamento complessivo.
Non può esserci altra famiglia se non quella etero, non solo e non tanto perché (al netto della tecnologia e dell’adozione) una famiglia omo è intrinsecamente sterile, ma anche perché per motivi educativi, relazionali, psicologici, non può esserci un luogo di crescita del bambino se non in quella comunità che è basata su un dato che segue la fisiologia ordinaria umana, non quella basata su una anomalia. E l’omosessualità seppur non malattia, cioè processo patologico, è notoriamente una anomalia, una variante del comportamento.
E’, di conseguenza, un preciso diritto del bimbo crescere e vivere in un ambiente normale e fisiologico. Egli ha diritto a non subire condizionamenti dall’orientamento sessuale dei genitori. In questo senso la legge non deve creare modelli alternativi a quello fisiologico, ma prendere atto dell’unica realtà naturale possibile. Il danno psicologico, o quantomeno il condizionamento evolutivo di un modello anomalo e anormale di allevamento sarebbe automatico a prescindere da ulteriori ed eventuali danni concreti accertati dal giudice o dallo psicologo a livello affettivo e relazionale.
C’è poi la fondamentale questione materna. La madre è sempre imprescindibile. Anche nel mondo animale dove esiste tanto la monogamia che la poligamia perché ciò che conta non è formare una società ma la riproduzione (l’animale segue l’istinto e non ha autocoscienza) la figura materna è unica ed è una sola (è colei che “genera” = genitrice). Ed è irrinunciabile.
Anche se non è previsto da nessuna norma, esiste un vero e proprio diritto naturale e morale di avere una madre, non nel senso che una persona debba avere necessariamente una madre (la madre può, infatti, anche morire o abbandonare il figlio) ma nel senso che non è possibile togliere alla radice la possibilità di avere una “madre” o raddoppiare la figura materna eliminando quella paterna, come avverrebbe con la genitorialità omo. A volte l’uomo dimentica, forse, di essere un animale e vuole sostituire la natura con le voglie della società o con la tecnologia.
Creare modelli di famiglia anomali e condizionanti significa, dunque, violare l’art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza) inteso non nel senso socialista per cui tutti devono forzatamente essere resi uguali ma nel senso liberale per il quale tutti devono partire da condizioni uguali di partenza (e il bimbo cresciuto nella famiglia omo sarebbe inevitabilmente condizionato fin dalla nascita). Il desiderio e l’egoismo individuale non devono danneggiare terze persone incolpevoli e non in grado di scegliere come i minori adottati (o peggio ancora fabbricati) dalla coppia omo.
La legge, dunque, deve operare in due direzioni. Innanzitutto deve creare modelli generali di crescita del bambino basati su un prototipo “normale”, “naturale” di genitorialità (normale = conforme alla “norma” cioè alla regola, alla fisiologia umana). In seconda battuta, poiché è’ ovvio che anche il modello fisiologico, normale cioè la famiglia naturale può fallire in concreto (è nella normale fisiologia dei rapporti umani) deve regolare i casi in cui, per motivi eventuali, la famiglia subisce una crisi o uno o entrambi i genitori mancano o vengono a mancare. E’ il caso dei figli di un solo genitore, di genitori divorziati, orfani, abbandonati, collocati in istituto: la legge in questi casi cerca di rimediare predisponendo i diritti dei genitori separati/divorziati, le forme di adozione e le forme assistenza sociale.
La legge non deve andare oltre questo intervento e creare forme di famiglia artificiali: non deve e non può creare già in astratto e in via generale modelli alternativi e anomali di famiglia che condizionano la crescita del bimbo. Questo è il punto chiave.
E’ infine inutile rimarcare che riconoscere la genitorialità omo, oltre al riconoscimento di un modello anomalo e anormale di rapporto genitoriale, significa aprire alla compravendita o addirittura fabbricazione di esseri umani per soddisfare diritti individuali, mercificando anche la donna che funge da utero in affitto per permettere la maternità surrogata.
P.S. : Che la disciplina delle unioni civili (etero e omo) e la stepchild adoption siano imposte dalla Convenzione dei Diritti dell’Uomo e dai giudici di Strasburgo non significa che siano imposizioni razionali e giuste…anzi…