È nulla la cartella esattoriale inviata da Equitalia ai genitori del contribuente.
Tanto afferma in una recente pronuncia la Commissione Tributaria Regionale di Milano (Sentenza nr.3136/38/15, del 12.05.2015, depositata il 09.07.2015, presidente Dott. Lamanna F., relatore Dott. Preda M. – liberamente visionabile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti) che, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, riconosce l’illegittimità della notifica della cartella di pagamento inviata presso la residenza dei parenti del contribuente.
Nel caso di specie, un contribuente, recatosi presso i locali uffici di Equitalia, veniva a conoscenza di alcune cartelle di pagamento per tributi relativi agli anni dal 2002 al 2005 per un totale di circa 95.000,00 euro.
Per tali cartelle il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano contestando principalmente la mancata notifica delle cartelle.
In tale sede, i giudici di primo grado, ritenevano provata le notifica di tre delle quattro cartelle contestate, e ne riconoscevano pertanto la nullità di una sola per mancata prova della notificazione (Sentenza nr. 3045/3714 CTP di Milano, liberamente visionabile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti).
I giudici della Commissione Tributaria Regionale, invece, nello specifico dichiarano “la cartella xxx veniva indirizzata ed inviata in Legnano alla Via … residenza dei genitori dove veniva ritirata da persona che si dichiarava quale addetto alla casa pur tuttavia risiedendo il ricorrente alla diversa via … il Collegio ne ritiene nulla la notifica non ritenendo il firmatario legittimato al ricevimento dell’atto della riscossione”.
Dall’esame della predetta sentenza, pertanto, emerge chiaramente come la delicatezza della notifica degli atti impositivi da parte del Fisco rappresenti uno dei momenti più delicati e cruciali della riscossione, per questo motivo il nostro centro studi è da sempre attento ad ogni interpretazione e novità al riguardo.
Avv. Matteo Sances
Dott. Antonio Mangia.