GLI ITALIANI PAGHERANNO ANCORA PER IL SALVA BANCHE?

di Stefano Davidson

Grazie all’amico dei banchieri Ineletto, tra non molto ci troveremo a dover risarcire i truffati di banca Etruria & Co. in quanto Stato, visto che immagino non mancherà molto al ricorso in Corte Europea dei Diritti Umani da parte dei danneggiati. Considerando poi anche il fatto che, tutti sono azionisti di tutti o controllori non controllabili, difficilmente si potrebbe considerare oggettivo il giudizio di qualunque Tribunale o di qualunque Commissario che oggettivamente è parte di quell’Amministrazione Statale di quel Paese che dovrebbe giudicare, ecco che i truffati potrebbero potrebbero addirittura saltare l’iter di tutti i gradi di giudizio prima di adire in CEDU previsto dall’art.6.

banche

Per cosa potrebbero chiedere il risarcimento?

Violazioncine che tra gli articoli della Convenzione che si leggono ai numeri.:
1: La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
2: Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena
3: Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
5: Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
6: Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata in modo equo (…)
17: Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa

E come lo Stato avrebbe violato questi diritti?
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L’art. 1 sarebbe stato violato in quanto una persona è stata proditoriamente privata di ogni forma di sostentamento e sarebbe stata messa nella condizione di dover ricorrere a richieste di aiuto economico da parte di terzi e/o ad accettare eventuali proposte di lavoro malpagate e/o vieppiù a vivere in condizioni di indigenza (riscaldamento, luce, acqua, telefono, vestirsi e soprattutto nutrirsi necessitano di denaro) a causa della presunta sottrazione indebita che lederebbe profondamente la dignità del denunciante come essere umano.

L’art.2 parrebbe oggetto di violazione evidente e diretta del Diritto alla vita, poiché si sostiene che sia evidente e lapalissiano che senza mezzi di sostentamento chiunque sia destinato ad avere un’aspettativa di vita certamente inferiore a quella di coloro a cui detti mezzi non sono stati sottratti. La mancanza del denaro che sarebbe stato sottratto indebitamente impedisce di onorare contratti Assicurativi per la tutela della propria Salute impedendo de facto di esercitare il diritto di scelta di cura ma non solo, quanto commesso nei confronti del denunciante sarebbe in aperta violazione con la nutrita giurisprudenza di Strasburgo in tema di danno alla salute e di connessa tutela ambientale, ricondotta sotto l’ampio ombrello dell’art.8 e del diritto alla vita privata e familiare ovvero sotto la garanzia del diritto alla vita, ex art.2.

La violazione dell’art.3 parrebbe poi facilmente intuibile considerato che se, come ampiamente ripetuto nella denuncia, si priva un individuo di ogni forma di sostentamento si lede, in maniera incontrovertibile, la sua integrità psichica provocando innegabili “adattamenti” alla nuova condizione e provocando le relative conseguenze patologiche (ansia e depressione su tutte), che altrimenti non si sarebbero verificate, oltre ad incalcolabili problemi di natura psocosomatica e legati allo stress.

L’art.5 Parrebbe evidentemente violato nel momento in cui un individuo sembrerebbe essere stato privato della più importante delle libertà, ovvero quella di scelta o, meglio, del libero arbitrio, in quanto nel caso specifico il denunciante sarebbe stata obbligato dalle contingenze economiche causategli dai denunciati, a non poter prendere più decisioni in base in base al suo “sentire” o alle sue esigenze, ma solo secondo le possibilità che gli consentiva la sua condizione finanziaria che obbliga a svendere ogni bene materiale, compresi quelli affettivamente più cari, od a mettere in vendita addirittura la propria casa.

L’art.6 risulterebbe violato in quanto si ritiene non possa ragionevolmente esistere un equo procedimento in uno Stato in cui uno dei denunciati (Bankitalia) sia controllore dell’Organismo preposto dallo Stato stesso al controllo interno del sistema bancario (CONSOB), considerata la mancanza di quella imparzialità oggettiva pretesa dalla CEDU e dalla giurisprudenza in genere, che consisterebbe nell’escludere ogni legittimo dubbio, anche apparente e non dipendente dalla condotta personale dei giudici, cosa che la connessione malata di rapporti Stato-Banca Centrale e banche controllate di cui sopra, esclude automaticamente.

Anche l’art.8 sul Rispetto della vita privata e della vita familiare che recita “Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni” pare sia stato oggetto di disprezzo da parte dei denunciati, in quanto la sottrazione di ogni avere non pare che rispetti e possa rasserenare alcun ambito familiare o della vita privata di chiunque.
A proposito della “comunicazione” la mancanza di mezzi impedisce ogni azione a tutela della stessa e nel contempo impedisce de facto di poter fruire di gran parte della comunicazione di massa e della possibilità di informazione quindi, e non è cosa da poco, di pari opportunità (infatti salvo parlare direttamente vis a vis per tutto il resto si paga: posta, internet, telefono. giornali, radio e televisione).

Per quanto poi riguarda l’art.17 e il Diritto di proprietà, sembrerebbe non esserci il bisogno di spendere una parola visto quanto lo stesso recita nel testo e come la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea guarda al diritto di proprietà quale diritto dell’individuo disponendo che «ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporre e di lasciarli in eredità» e che «l’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale». Si rimarca inoltre come sulla nozione di bene la Corte di Strasburgo si sia soffermata ampiamente, determinando, con le Sue pronunce, un conseguente ampliamento delle fattispecie giuridiche rientranti in questa categoria. In essa, infatti, ben possono rientrare tanto i «beni attuali» quanto i valori patrimoniali, nonché, anche i crediti.

Ad oggi i ricorsi inerenti la tutela del diritto di cui all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU ammontano al 14% e sottolineo come la Corte di Strasburgo preveda per le azioni legate all’art.17 anche l’automatica violazione dell’art.1 Prot.1 della Convenzione e quindi tuteli e preveda il diritto al risarcimento del danno morale in maniera proporzionata all’effettivo danno esistenziale creato a un individuo attraverso la sottrazione ingiustificata e definitiva dei suoi beni dalla sua disponibilità.

Se avete qualche amico truffato dite di pensarci e di fare denuncia contro lo Stato Italiano. 130.000 denunce non credo farebbero bene al matteopoldo stampella dei bankieri.


 

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