Normative antiterrorismo ignorate dalle banche di San Marino

Le incredibili, reiterate ed inaccettabili violazioni alla legge anti riciclaggio ma soprattutto ANTI TERRORISMO da parte di Banca Commerciale Sammarinese e degli Organi di Vigilanza di Banca Centrale della Repubblica di San Marino.  da segretidibanca.wordpress.com

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In riferimento a quanto già abbondantemente scritto e spiegato su numerose testate giornalistiche nazionali ed internazionali che trovate ai link in nota (1), ed in base all’Esposto ufficiale inviato a BCSM dal denunciante e dalla documentazione allegatavi, ben prima di adire alle vie legali (2), visto e considerato il periodo attuale, si nota come siano evidenti e reiterate le violazioni compiute dagli accusati alle più semplici normative antiterrorismo, e come nessuno si sia mai attivato in Banca Centrale per riportare la legalità, almeno formale. nei documenti raccolti da Banca Commerciale Sammarinese in occasione di detto esposto, e vieppiù come i vertici di Asset Bank già acquirente di Banca Commerciale Sammarinese ed azionista di Banca Centrale non si siano minimamente peritati di denunciare le anomalie in detta documentazione, quantomeno dopo averle rilevate in seguito alla denuncia penale ricevuta nei confronti del proprio Direttore Generale (ai tempi Responsabile Finanza di BCS) e di altri dipendenti, nonché alla richiesta di risarcimento da parte del cliente in sede civile per la “scomparsa” (che pare NON autorizzata) della bellezza di più di un milione di euro attraverso uno strano investimento (che come da Esposto sembrerebbe non essere stato mai ordinato dalla cliente direttamente) in titoli Hedge Fund. Ricordo per i digiuni in materia finanziaria, che i titoli in oggetto erano al tempo addirittura proibiti in Italia poiché fuori dal controllo Consob, e che l’investimento non fu effettuato dal titolare del conto, ma addirittura da un fantomatico delegato che pare abbia presentato una pseudo-delega ad operare sul conto titoli della denunciante.

Ora considerando quanto riportato nell’Esposto a Banca Centrale e considerato che, a nostro avviso e dei numerosi professionisti interrogati sul caso, la “delega” allegata è senz’ombra di dubbio priva di ogni dato che possa farla ritenere in qualche maniera valida – stante che il documento delegherebbe infatti ad operare sul conto titoli, ma sarebbe mancante del numero di detto conto di riferimento. Come se non bastasse mancherebbe oltretutto (gravissimo in termini di anti-terrorismo e anti-riciclaggio) un qualsiasi documento che autorizzi il “delegato” ad agire sul conto corrente da cui poter prelevare i capitali da investire per poi riportare quanto acquistato nel conto titoli. Come se ciò non fosse sufficiente mancherebbe anche una qualsiasi data – che addirittura andrebbe vergata di pugno del sottoscrittore della delega – che identifichi con certezza il momento in cui è stata raccolta. Latiterebbe inoltre un qualsiasi documento di identità o numero dello stesso che possa identificare senza dubbi il “delegato” e, dulcis in fundo, mancherebbe di qualunque timbro, firma o visto della banca, o di uno qualunque dei suoi dipendenti che possa confermare la raccolta della medesima – e dopo aver visto e considerato che quanto emanato dal Direttore dell’Agenzia di Informazione Finanziaria Nicola Veronesi il 27 luglio 2010 nell’Istruzione n. 2010-07 in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (3), era già presente nella legge N.92 Legge del 17 Giugno 2008, ovvero ben prima di Esposti e Denunce Ufficiali, al  Capo II che trattava degli Obblighi di Adeguata Verifica Della Clientela, ci si domanda con quale superficialità si consentisse a banche e faccendieri vari, che pare da procedimenti in corso si affollassero nelle terre della più antica Repubblica combinando quanto gli paresse visto il lassismo dei controlli e forse anche (perché no?) di complicità(?) da parte degli Organi di Vigilanza (i quali oggettivamente non si capisce come potessero, ad esempio nel caso specifico, non notare TUTTE le enormi violazioni della legge commesse da Banca Commerciale Sammarinese quantomeno nella identificazione di esecutori di operazioni occasionali, ad altissimo rischio attraverso Istituti sotto il controllo di BCSM) di continuare a farsi gli affari propri in barba addirittura alla normativa ANTITERRORISMO.

In conclusione, considerata anche la stretta attualità credo sia da stigmatizzare come siano proprio i comportamenti di certi Istituti di Credito e dei relativi “controllori” se in Europa hanno potuto transitare e si è potuto operare con milioni di Euro fuori da ogni controllo degno di tal nome, e quindi potenzialmente si sia potuto mettersi in condizione di aver consentito operazioni (a quanto parrebbe) illecite anche solo sotto l’aspetto formale, e quindi di mettere a rischio terrorismo la Repubblica di San Marino stessa, nonché lo Stato italiano, oltre a gettare nuove e preoccupanti ombre sulla gestione delle finanze da parte di Soggetti Autorizzati e non, all’interno del Suo territorio, senza parlare dell’improvvisa omertà dei media locali che nonostante sempre informati dell’accaduto da Agenzie di Stampa e giornalisti regolarmente iscritti all’Ordine in Italia hanno preferito non indagare su quanto accaduto, probabilmente per evitare l’indignazione dei sammarinesi onesti nei confronti di chi non agiva nel loro interesse o della loro sicurezza ed incolumità, fisica od economica che fossero. Sarà anche quello un modo di fare giornalismo, chissà?

Nota 1

http://www.imolaoggi.it/2013/11/27/dirigenti-banca-commerciale-sammarinese-denunciati-al-tribunale-unico-di-san-marino/

http://www.imolaoggi.it/2015/09/09/san-marino-asset-bank-e-bcs-di-nuovo-sotto-indagine/

http://www.imolaoggi.it/2015/10/31/banca-commerciale-sammarinese-e-asset-bank-denunciate-alla-corte-di-strasburgo/

http://www.imolaoggi.it/2015/11/10/libera-informazione-e-banche-sono-compatibili-a-san-marino/

Nota 2
Ricordiamo che i denunciati, di cui uno pregiudicato e condannato a due anni per riciclaggio,  sono tutt’ora sotto indagine penale da parte del Commissario della Legge Simon Luca Morsiani e stanno affrontando anche un procedimento civile presieduto dal Commissario della Legge e Funzionario del Tribunale Unico Avv. Valeria Pierfelici

Nota 3

Agenzia di Informazione Finanziaria Istruzione n. 2010-07 del 27 luglio 2010
Registrazione nel sistema informatico di base dei dati e delle informazioni sulla clientela, sui rapporti e sulle operazioni
Articolo 4 – Dati e informazioni da registrare sulla clientel

  1. I soggetti destinatari devono registrare nel sistema informatico di base almeno i seguenti dati e informazioni:
  1. a) dati identificativi della clientela e degli esecutori;
  2. b) estremi del documento di riconoscimento, per i clienti persone fisiche e per gli esecutori;
  1. c) dati identificativi del titolare effettivo e i relativi estremi del documento di riconoscimento;
  1. d) codice univoco di identificazione della clientela e degli esecutori (codice ISS per persone fisiche, Codice Operatore Economico per persone giuridiche o codici

equivalenti per soggetti non residenti, ovvero codice di registrazione nell’anagrafe generale del soggetto destinatario (ndg);

  1. e) scopo e natura del rapporto continuativo o dell’operazione occasionale.

 

Articolo 13 :

  1. (…) La registrazione avviene in capo al cliente e deve essere altresì registrato l’eventuale esecutore qualora diverso dal cliente.
  2. I dati minimi da registrare nell’Archivio Informatico Antiriciclaggio sono:
  3. e) soggetto esecutore dell’operazione: Codice Cliente, dati identificativi dell’esecutore, eventualmente con esclusione del dato riferito alla cittadinanza, ed estremi del documento di riconoscimento dell’esecutore;

    CAPO III Articolo 16

    I dati minimi da registrare nell’Archivio sono: a) causale analitica e descrittiva dell’operazione (rappresentate nell’Allegato 1); b) data di esecuzione dell’operazione; c) importo dell’operazione eseguita; d) numero del rapporto, se trattasi di operazione a valere su di un rapporto continuativo; e) Codice Cliente, dati identificativi del cliente, eventualmente con esclusione del dato riferito alla cittadinanza, nonché estremi del documento di riconoscimento del cliente quando questi è una persona fisica; in caso di cointestazioni vanno riportati i dati di tutti i cointestatari; f) Codice Cliente, dati identificativi dell’esecutore, eventualmente con esclusione del dato riferito alla cittadinanza, ed estremi del documento di riconoscimento; g) numero univoco della registrazione dell’operazione nell’Archivio; h) numero che collega tra loro le operazioni frazionate cumulate.

    Nel caso di registrazione di operazioni occasionali, per quanto queste debbano rivestire eccezionalità nell’operatività fiduciaria ed essere considerate con maggiore rigore ai fini della valutazione delle operazioni sospette, dovranno essere registrati, oltre a quanto sopra, i dati identificati del Titolare Effettivo dell’operazione: Codice Cliente, dati identificativi, eventualmente con esclusione del dato riferito alla cittadinanza, ed estremi del documento di riconoscimento._______________________________________

 

Legge N.92 Legge del 17 Giugno 2008, ovvero ben prima di Esposti e Denunce Ufficiali, al  Capo II che trattava degli Obblighi di Adeguata Verifica Della Clientela:

Art. 21 (Ambito di applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela)

  1. I soggetti designati devono adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela nei seguenti casi:
  2. a) quando instaurano un rapporto continuativo;
  3. b) quando eseguono operazioni occasionali o prestazioni di importo superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un’unica operazione o con più operazioni che appaiono collegate;
  4. c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
  5. d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza delle informazioni dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione della clientela.
  6. I soggetti finanziari di cui all’articolo 18 adempiono altresì agli obblighi di adeguata verifica della clientela quando agiscono da tramite o sono comunque parte nel trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente superiore a 15.000 euro.

Art. 22 (Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela)

  1. L’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela consiste nello svolgimento, eventualmente attraverso propri dipendenti o collaboratori, delle seguenti attività:
  2. a) identificazione del cliente e verifica della sua identità sulla base di un documento di riconoscimento non scaduto o, laddove non risulti possibile, sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
  3. b) se necessaria, identificazione del titolare effettivo e adozione di misure adeguate e commisurate al rischio per verificarne l’identità;
  4. c) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o dell’operazione occasionale;
  5. d) controllo costante del rapporto con il cliente, verificando che le operazioni concluse durante l’intero rapporto siano compatibili con i dati e con le informazioni che il soggetto designato ha del cliente, delle sue attività economiche e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi;
  6. e) aggiornamento di documenti, dati e informazioni acquisiti nell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Art. 23 (Identificazione e verifica dell’identità della clientela e del titolare effettivo)

  1. I soggetti designati identificano e verificano l’identità del cliente e del titolare effettivo, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o dell’esecuzione dell’operazione.
  2. Se il cliente non è una persona fisica, i soggetti designati verificano l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza e acquisiscono i dati e le informazioni necessari per identificare e verificare l’identità dei rappresentanti delegati alla firma per l’operazione da svolgere.

Art. 27 (Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela)

  1. I soggetti designati, sulla base della valutazione del rischio, devono adottare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela nelle situazioni che per loro natura possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
  2. I soggetti designati devono adottare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela quando:
  3. a) il cliente non è fisicamente presente;
  4. Nel caso indicato alla lettera a) del comma 2, i soggetti designati devono compensare il maggior rischio applicando almeno una delle seguenti misure:
  5. a) assicurarsi che il primo trasferimento di fondi relativo all’instaurazione del rapporto continuativo o all’esecuzione dell’operazione occasionale sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un soggetto finanziario di cui all’articolo 26, comma 1, lettere a) e b);
  6. b) verificare l’identità del cliente attraverso documenti o informazioni supplementari rispetto a quelli richiesti al cliente fisicamente presente;
  7. c) adottare misure supplementari per la verifica dei documenti forniti; d) acquisire una certificazione relativa alle informazioni o ai documenti forniti; e) acquisire un’attestazione di conferma da un soggetto finanziario di cui all’articolo 26, comma 1, lettere a) e b) che abbia già provveduto all’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.
  8. Nel caso indicato alla lettera b) del comma 2, i soggetti designati devono: a) qualora si tratti di soggetti designati organizzati in forma societaria, ottenere l’autorizzazione dal Direttore Generale, o figura equivalente, o da persona da questi delegata, prima di instaurare un rapporto continuativo o di eseguire un’operazione occasionale; b) adottare ogni misura adeguata per stabilire l’origine dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell’esecuzione dell’operazione occasionale; c) assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto con il cliente.
  9. I soggetti finanziari di cui all’articolo 18, lettere a), b) e c) che intrattengono rapporti continuativi o eseguono operazioni occasionali con soggetti finanziari esteri insediati in Stati che non impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente legge e non prevedono la vigilanza e il controllo di tali obblighi, adottare le seguenti misure rafforzate di adeguata verifica della clientela: a) raccogliere sul soggetto estero corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base delle informazioni disponibili pubblicamente, la sua reputazione e la qualità della vigilanza a cui è sottoposto; b) valutare l’adeguatezza e l’effettività dei controlli applicati dal soggetto corrispondente in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; c) ottenere l’autorizzazione dal Direttore Generale, o figura equivalente, o da persona da questi delegata, prima di instaurare il rapporto continuativo o eseguire l’operazione occasionale; d) precisare per iscritto i rispettivi obblighi e le responsabilità in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.