Cè un numero nel nuovo codice Ateco (la classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat per finalità statistiche) che ha sorpreso tutti: il 96.99.92. Accanto si legge: “Servizi di incontro e attività simili”. E andando a spulciare nella catalogazione poco sotto spuntano la “fornitura o organizzazione di servizi sessuali, organizzazione di eventi di prostituzione o gestione di locali di prostituzione”.
Sembrerebbe quindi che il codice Ateco regolarizzi lo sfruttamento della prostituzione, un’attività che in Italia è un reato secondo quanto stabilito dalla legge Merlin (n. 75/1958).
Il codice in questione è inserito all’interno della voce “Altre attività varie di servizi alla persona n.c.a.”. Una catalogazione utilizzata per raggruppare tutti i lavori autonomi destinati ai servizi alla persona e non classificabili con altri codici Ateco. A quanto si può leggere, sembrerebbe quindi lecito gestire una casa di appuntamenti o, come si chiamavano un tempo, le “case chiuse” abolite dalla legge Merlin. Che all’articolo 1 recita: “È vietato l’esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all’amministrazione di autorità italiane”. La legge del ’58 vieta la gestione di strutture adibite alla prostituzione.
Le stesse attività che sembrerebbero essere previste dal codice Ateco: quindi, in teoria, un gestore potrebbe aprire partita Iva per denunciare i redditi al fisco derivati da quell’attività. Occorre inoltre chiarire che a essere vietata in Italia non è la prostituzione in senso stretto, ma il suo sfruttamento e favoreggiamento.
Il Codacons: “In contrasto con la normativa”
La nuova formulazione del codice Ateco sorprende anche il Codacons, il coordinamento delle associazioni dei consumatori. L’intenzione di voler regolamentare anche da un punto di vista fiscale il fenomeno è accolta in maniera positiva: “La prostituzione in sé non costituisce reato, se svolta in modo autonomo e su base volontaria, e di conseguenza appare corretto sottoporre a tassazione i proventi di tale attività, come peraltro ribadito dalla Cassazione nel 2011”, dichiara il presidente Carlo Rienzi.
Ma nel merito le voci, ovvero quelle che citano l’“organizzazione di eventi” e la “gestione di locali di prostituzione”, per il Codacons si pongono “in netto contrasto con la legge italiana che se da un lato non vieta la prostituzione, dall’altro prevede il reato di sfruttamento della prostituzione, inteso anche come partecipazione ai proventi dell’attività di prostituzione (Cassazione del 2018), punito con reclusione da quattro a otto anni e una multa da 5mila a 25mila euro”.
“Siamo di fronte ad un corto circuito fiscale, con l’Istat che regolarizza tutte le attività legate alla prostituzione, e le leggi in vigore che vietano le stesse attività”, conclude il presidente Rienzi.
Il chiarimento dell’Istat
In serata è arrivata una nota dell’Istat, responsabile della formulazione dei codici Ateco in coordinamento all’Agenzia delle Entrate e alle Camere di Commercio. L’istituto di statistica ha voluto precisare che il codice 96.99, nel quale rientra la voce 96.99.92 (con i riferimenti ai servizi sessuali), è stato recepito dalla classificazione statistica europea delle attività economiche (Nace Rev 2.1). L’ente si è quindi adeguato alla normativa vigente e condivisa dagli altri istituti aggiungendo la voce al centro delle polemiche. Le attività erano oltre tutto già presenti in una precedente classificazione (sotto il codice 96.09) anche se non esplicitate in maniera così evidente come nell’ultimo aggiornamento dal quale l’Istat ha ricavato il codice.
Inoltre, l’Istat spiega che la classificazione statistica delle attività economiche definita a livello comunitario può includere oltre alle attività legali anche quelle non legali in modo da “garantire l’esaustività della classificazione e la piena comparabilità dei dati tra Paesi dell’Ue, indipendentemente dal loro regime normativo”. Tuttavia, l’istituto di ricerca precisa che nell’implementazione dell’Ateco 2025 si terrà conto solo degli “operatori economici residenti che svolgono attività legali, come nel caso del codice 96.99.92 in cui rientrano, ad esempio, le seguenti attività: le agenzie matrimoniali e quelle di speed dating”.
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