di Daniele Trabucco – Abedini é un cittadino della Repubblica islamica dell’Iran, di anni 38, professione ingegnere, bloccato dalla Digos lo scorso 16 dicembre 2024 all’aeroporto milanese di Malpensa, in esecuzione di un mandato di cattura internazionale, ed ora detenuto a Milano presso il carcere di Opera. Sull’uomo pende l’accusa, formulata dal Procuratore della Corte federale di Boston, sia di esportazione di componenti elettronici dagli Stati Uniti d’America all’Iran, in violazione delle leggi sull’esportazioni e le sanzioni, sia di aver fornito supporto materiale alle Guardie della Rivoluzione, considerate dagli Usa una organizzazione terroristica (ma non dall’Italia e dall’Unione Europea).
Le autoritá americane, al momento, non hanno presentato al Ministero della Giustizia italiano alcuna richiesta di estradizione (si tratterebbe della c.d. estradizione processuale). Gli Usa, de iure condito, hanno quarantacinque giorni di tempo, decorrenti dalla data di arresto, per formularla. La decisione spetta al Ministro della Giustizia pro tempore, dott. Carlo Nordio, previa deliberazione favorevole della Corte d’Appello di Milano (se la decisione fosse negativa, il Ministro deve solo prenderne atto).ù
Per ora, il legale di Abedini ha chiesto per il suo assistito gli arresti domiciliari sui quali la stessa Corte d’Appello si dovrá pronunciare nell’udienza fissata il 15 gennaio 2025 (é giunto il parere negativo della Procura generale).
Si pone, peró, un problema legale non secondario, specialmente qualora dovesse pervenire richiesta di estradizione. Secondo la normativa italiana, infatti, e, piú in generale, secondo quella degli Stati membri dell’Unione Europea, é difficile ritenere il comportamento di Abedini come configurante una fattispecie delittuosa. Pertanto, verrebbe meno, in ipotesi di estradizione, il principio della doppia incriminazione, che costituisce la condizione fondamentale affinché l’Italia possa estradare l’accusato negli Stati Uniti.
Si potrebbe replicare che, anche nell’ordinamento italiano, sono previste sanzioni penali per violazioni di norme in materia di esportazione (ad esempio di beni “dual use”), ma queste non sono lontanamente comparabili con quelle americane le quali non solo producono effetti extraterritoriali, bensí intercettano anche beni finali aventi in parte tecnologia americana. Né si potrebbe invocare l’aspetto del terrorismo in ragione del fatto che, in Italia e nell’Unione Europea, le Guardie della Rivoluzione non sono ritenute un gruppo terroristico. La partita politica é apertissima.
Prof. Daniele Trabucco – Costituzionalista