di avv. Alfredo Lonoce
L’art.187 cds aggiornato con le modifiche apportate al Codice della strada con la L. 177/202, entrato in vigore il 14 dicembre 2024 comporta una grave lesione dei diritti dei cittadini che guidano un veicolo o un autoveicolo.
Al comma 1 è previsto: “Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell’articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 186-bis. “
Con la soppressione delle parole “in stato di alterazione psico-fisica” che invece erano contenute nell’art.187 cds prima della riforma, non viene punito soltanto chi si trovi alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ma anche chi risulti soltanto positivo alla sua assunzione.
L’accertamento della assunzione e presenza nell’organismo di sostanze stupefacenti è però demandato a test salivari che spesso farlocchi, perché dovrebbero essere propedeutici ad accertamenti clinici più approfonditi.
Il test salivare è infatti solo uno screening preliminare di primo approccio generico, orientativo che necessita di ulteriori indagini specifiche di secondo livello, indispensabili per verificare l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti.
E’ noto che alcuni farmaci antinfiammatori e sedativi, antinfluenzali, antidepressivi e addirittura alcuni alimenti, alterano gli accertamenti sulla presenza di sostanze stupefacenti nell’organismo, facendo emergere dei “falsi positivi”..
Uno di questi è ad esempio il MORNIFLU, nel cui foglietto illustrativo, a pagina 10 vi è scritto che detto farmaco altera i test (falso positivo) che rilevano la presenza di droghe.
Poiché le tracce di principio attivo permangono in corpo per lunghi periodi (anche per mesi per gli assuntori abituali di droghe), è altissimo il rischio di punire ingiustamente chi, pur non trovandosi sotto l’effetto di sostanze droganti ed essendo invece nel pieno controllo delle proprie abilità psico-fisiche, abbia però assunto una dose personale a distanza di giorni dal fatto di reato.
Il legislatore non ha considerato che occorreva tenere nel debito conto la lunga durata della permanenza nell’organismo delle tracce di sostanze stupefacenti e che sarebbe diventata elevatissima la possibilità di colpire falsi positivi quali sono tutti i conducenti di veicoli ed autoveicoli i quali, pur non trovandosi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope e nel pieno controllo delle loro capacità psico-fisiche e di guida, abbiano assunto una dose personale a distanza di giorni dal controllo effettuato quando erano alla guida, o addirittura abbiano assunto farmaci che contengono microparticelle di sostanze psicotrope.
Per chi viene trovato alla guida positivo ai test salivari per l’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti il rischio concreto è quello della revoca della patente per almeno 3 anni.
Gli agenti potranno effettuare i test direttamente sul posto oppure, in caso di necessità, in strutture sanitarie e all’esito, se confermata la positività, la patente verrà sempre ritirata.
Quindi non si dovrà più verificare se chi è alla guida si trova in uno stato di alterazione psico-fisica, ma basterà che risulti positivo ai test salivari perché scatti la revoca della patente e non sarà possibile conseguirne una nuova prima di 3 anni.
Dinnanzi a simile gravissimo errore normativo che espone milioni di conducenti di veicoli e di autoveicoli ad inique ed ingiuste sanzioni, determinando così una esponenziale crescita del contenzioso penale e civile, nonché, incommensurabili danni ai lavoratori ed alle famiglie, oltre che alla economia nazionale, un legislatore attento e rispettoso verso i cittadini dovrebbe intervenire immediatamente oltre che con le necessarie norme di attuazione, soprattutto con il ripristino, ai fini della configurazione del reato di cui all’art.187 cds e della sua punibilità, dell’accertamento sul conducente alla guida di un veicolo, o di un autoveicolo della sussistenza “di uno stato di alterazione psico-fisica”.
Ci auguriamo che il governo ed il parlamento italiano sapranno essere all’altezza della situazione.
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