Che cos’è la precettazione?

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Venerdì 29 novembre 2024 alcune sigle sindacali, quali CGIL e UIL, hanno indetto uno sciopero generale per tutti i settori pubblici e privati con l’esclusione del trasporto ferroviario per protestare contro la manovra economica presentata dal Governo Meloni.

Il Ministro delle Infastrutture e dei Trasporti pro tempore, Matteo Salvini (Lega), ha attivato l’istituto giuridico della precettazione: si tratta di un provvedimento di natura amministrativa, normato dalla legge ordinaria dello Stato 12 giugno 1990, n. 146 e modificato dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, mediante il quale l’autorità competente “ratione materiae” attua una limitazione dello sciopero per cui, nel caso specifico di quello del 29 novembre, si passa dalle 08 ore alle 04 ore.

Ora, la normativa vigente stabilisce che la precettazione si possa attivare laddove sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati; pregiudizio che deve derivare dalla interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici conseguente all’esercizio dello sciopero medesimo. Non basta ovviamente un semplice “fastidio” all’utenza: l’astensione dal lavoro deve determinare una vera e propria situazione non tollerabile dei diritti degli utenti.

L’ordinanza di precettazione viene, di norma, adottata su richiesta della Commissione di garanzia per gli sciopero o, in caso di necessità ed urgenza (come questo) d’ufficio, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato (se non c’é rilevanza nazionale interviene il Prefetto). I sindacati interessati, CGIL e UIL, ed hanno già deciso di muoversi in questa direzione, possono impugnare il provvedimento al T.A.R. (in questo caso per il Lazio) entro un termine brevissimo, sebbene il ricorso non sospenda l’esecutivitá della precettazione.

Se, però, ricorrono fondati motivi, il giudice amministrativo, acquisite le deduzioni delle parti, nella prima udienza utile, sospende il provvedimento impugnato anche solo limitatamente alla parte in cui eccede l’esigenza di salvaguardia dei diritti costituzionalmente tutelati che rischiano di essere pregiudicati dall’estensione.

Prof. Daniele Trabucco – Costituzionalista

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