Nesso di causalità fra vaccino anti-Covid e morte di un 35enne: moglie e figli hanno diritto all’indennizzo

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Il ministero della Salute ha riconosciuto il nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino anti-Covid 19 e il decesso di un 35enne agrigentino che, nell’aprile 2021, si era sottoposto alla somministrazione della prima dose del vaccino Astrazeneca. Il giovane, in ottima salute, è morto 10 giorni dopo la somministrazione del vaccino, lasciando moglie e tre figli. L’autopsia ha evidenziato che il decesso era avvenuto per miocardite.

La moglie, assistita dall’avvocato Angelo Farruggia, è adesso riuscita a ottenere il riconoscimento del nesso di causalità tra il decesso e la somministrazione del vaccino, quindi, del diritto all’indennizzo a carico dello Stato. “È un risultato importante che apre la strada al riconoscimento dei danni da vaccinazione anti Covid – ha detto l’avvocato Farruggia – . Tanti i danneggiati dopo la somministrazione del siero che non riescono ad avere diagnosi certe e per questo sono costretti a continue visite specialistiche a loro spese. L’incertezza della diagnosi e le conseguenti difficoltà a stabilire il nesso di causalità con il vaccino, impediscono loro di accedere ai ristori economici. Il riconoscimento del nesso di causalità, apre anche la strada all’azione risarcitoria nei confronti delle case produttrici dei vaccini e a mio avviso – conclude Farruggia – anche dello stesso ministero della Salute”.

“La vaccinazione, prima raccomandata e poi divenuta obbligatoria, mirava alla salvaguardia di un interesse e/o obiettivo collettivo, che era quello della massima copertura vaccinale. Bisogna, ora, chiedersi – prosegue il legale – se in un ordinamento come il nostro, di natura solidaristica, non sia doveroso che la collettività si faccia carico di garantire, al di là dell’aspetto indennitario, un adeguato ristoro in favore di coloro che hanno subito danni a causa della vaccinazione anti- Covid 19.

Partendo da questa premessa, in un contesto in cui lo Stato italiano ha introdotto lo scudo penale per i vaccinatori, e le case Farmaceutiche nei contratti di fornitura dei vaccini hanno preteso di introdurre in loro favore apposite clausole di esonero da responsabilità, occorre chiedersi se, al di là della prova di una loro precisa responsabilità, non sia corretto che le stesse e, comunque, i Governi dei singoli Stati membri dell’Unione, là dove emerga l’esistenza del nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e i danni alla salute, si facciano carico, anche attraverso l’apposita istituzione di un fondo, eventualmente finanziato con fonti comunitari, dell’integrale ristoro dei danni, per come del resto avvenuto a causa dei danni da trasfusione da sangue infetto.

Le case farmaceutiche conseguono ingenti utili dalla vendita dei vaccini, ritengo che a fronte dei ragguardevoli guadagni e del fatto che l’attività di ricerca è stata in massima parte finanziata con denaro pubblico, non vedo il perché debbano andare esenti da eventuali obblighi risarcitori, e non debbano, comunque, contribuire, con gli extraprofitti, al ristoro dei danni subiti dai danneggiati da vaccinazione anti-Covid 19”.
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