BRUXELLES – “Qualora non sia stata adottata una denominazione legale, uno Stato membro non può vietare l’uso di termini tradizionalmente associati a prodotti di origine animale per designare un prodotto contenente proteine vegetali”. Lo ha deciso la Corte di Giustizia Ue, accogliendo il ricorso di quattro associazioni francesi contro un decreto di Parigi.
I ricorrenti hanno sostenuto che tale decreto, che vieta l’uso di denominazioni come “bistecca” o “salsiccia” per prodotti contenenti proteine vegetali, senza o anche con l’inserimento di indicazioni aggiuntive come indicazioni aggiuntive come “vegetale” o “soia”, viola il regolamento Ue.
Nella sua sentenza, la Corte ricorda che il regolamento sull’etichettatura alimentare tutela “sufficientemente i consumatori”, anche in caso di sostituzione totale del solo componente o ingrediente che questi ultimi possono attendersi di trovare in un alimento designato con una denominazione usuale o con una denominazione descrittiva contenente determinati termini. Precisa inoltre che uno Stato membro può adottare una denominazione legale associando un’espressione specifica a un determinato alimento, ma in assenza di questa “non può impedire, mediante un divieto generale e astratto, ai produttori di alimenti a base di proteine vegetali di adempiere, attraverso l’utilizzo di denominazioni usuali o di denominazioni descrittive, l’obbligo di indicare la denominazione di tali alimenti”. ANSA