Per la certezza e sicurezza del diritto, alla positivizzazione deve seguire la formalizzazione, ovvero l’individuazione dei meccanismi tecnici che ne assicurano l’efficacia
Lo svelarsi del diritto naturale nella storia e la sua migliore conoscenza da parte dell’uomo costituiscono quello che viene definito processo di positivizzazione per cui esso (il diritto naturale) passa in questo modo dal piano metagiuridico “alla sua vigenza storica”. Detto in altri termini e secondo l’insegnamento proprio del giusnaturalismo classico, la positivizzazione non ha una funzione “creatrice” del diritto, ma produce l’inserimento del diritto naturale nel sistema giuridico vigente, cioé applicabile in un dato momento storico.
Attenzione: la positivizzazione non conferisce al diritto naturale alcuna indole giuridica perché la possiede giá di per sé. Pertanto, essa si limita sia ad essere un processo conoscitivo sempre piú approfondito (dovrebbe essere questo il vero compito della politica), sia a fornire una disciplina piena e dettagliata alle relazioni sociali, svolgendo una funzione perfezionatrice/integratrice.
Un esempio puó aiutare a comprendere meglio questo concetto: da un lato esiste un diritto naturale al lavoro da parte della persona umana attraverso il quale non solo ci si perfeziona ma si fornisce pure un contributo alla comunitá all’interno della quale si vive, dall’altro, peró, la “lex humana” é fondamentale per concretizzare e dare attuazione agli inevitabili rapporti scaturenti dall’esercizio del diritto al lavoro: il rapporto con il datore di lavoro, per cui é necessario individuare le tipologie contrattuali, la retribuzione base sotto la quale non si deve scendere in ragione dell’attivitá svolta, per cui é importante normare la sfera della contrattazione collettiva (che é una delle modalitá, non certamente la sola etc.), i modi per poter adire il Tribunale ordinario in composizione di giudice del lavoro laddove sorgano controversie in pendenza del rapporto lavorativo etc.
Ovviamente, per la certezza e sicurezza del diritto, alla positivizzazione deve seguire la formalizzazione, ovvero l’individuazione dei meccanismi tecnici che ne assicurano l’efficacia (ad esempio lo ius connubii, la facoltà di contrarre matrimonio, richiede forme ben precise e determinate al fine della sua certezza etc.).
La formalizzazione potrebbe anche mancare ed in questo caso ci troveremo innanzi ad un diritto naturale che é imperfettamente integrato nel sistema giuridico di riferimento. Il compito, dunque, del legislatore non é di poco conto, bensí quello di dare concreta attuazione storica a quel giusto naturale che dovrebbe orientare ed ordinare la sua attività in vista del bene comune, il bene dell’uomo in quanto uomo.
Prof. Daniele Trabucco – Costituzionalista