Consiglio di Stato – Codice Deontologico Psicologi

Codice Deontologico Psicologi

COMINICATO – CONSIGLIO DI STATO – Codice Deontologico Psicologi
Il ricorso presentato al TAR del Lazio da alcuni psicologi in relazione alle modalità con cui si sono svolte le consultazioni referendarie che hanno modificato il loro Codice Deontologico, alterandolo completamente e irrimediabilmente nei contenuti, è stato rigettato. Il nuovo testo infatti va ad inficiare e ledere i presupposti fondanti della nostra professione, in danno ai nostri utenti oltre che ai professionisti stessi, vale a dire sinteticamente (come già ampiamente rappresentato nei motivi del ricorso oltre che attraverso articoli pubblicati sul web):

o Il diritto al consenso informato
o Il diritto al segreto professionale
o Il diritto all’autodeterminazione e alla non discriminazione
o Il diritto del professionista ad operare in scienze e coscienza

La previsione dell’obbligatorietà (quando ritenuti necessari) dei trattamenti e degli interventi psicologici (del tutto assurda e controproducente) prevista dagli artt. 24 e 31 (oltre che la rimozione dell’obbligo di raccolta del consenso informato per quelle attività definite “non sanitarie”), si pone in evidente in contrasto con l’articolo 32 della Costituzione, considerando che l’imposizione coattiva di terapie o interventi psicologici su adulti e/o minori, può senza dubbio tradursi in una lesione della dignità umana dell’individuo.

Per commentare la Sentenza del TAR del Lazio, vorremmo partire dal principio di questa storia, per riflettere insieme sull’accaduto e sulla legittimità del Referendum stesso.

1) La delibera di indizione di cui non è possibile stabilire data certa e non firmata digitalmente.
E’ opportuno far rilevare come siano state ravvisate problematiche oggettive già a partire dal documento principale che ha dato avvio al procedimento referendario ovvero la delibera di indizione del Referendum stesso: i Ricorrenti hanno già dimostrato -oltre ogni ragionevole dubbio- come detto file non abbia data certa risultando un file nativo digitale, del quale non risulta alcuna copia cartacea identificata dal relativo numero di protocollo (vale a dire il documento originale) il quale infatti non è mai stato depositato dal Consiglio Nazionale durante il ricorso al TAR.
Il CNOP si è limitato a depositare una copia conforme dell’originale, la quale non risulta neppure firmata digitalmente.

Come può essere legittimo un Referendum che parte da questi presupposti?

E’ evidente come tale documento non sia adeguato a fungere da garanzia della regolare modalità di indizione del Referendum ma ciò nonostante il CNOP ha operato sulla base di detto documento, una deroga al regolamento interno al fine di utilizzare la sola modalità telematica durante le votazioni.

Se è possibile derogare le regole a proprio piacimento che senso hanno quelle stesse regole?

Il TAR nel tutelare l’operato del CNOP ha prodotto una sentenza ove è possibile rintracciare passaggi surreali, come a pagina 11, ove si parla di “IPOTETICO DOCUMENTO IN ORIGINALE” (sempre rispetto alla delibera di indizione) e, in relazione alla censura dei ricorrenti “ANCHE FOSSE VERA IN IPOTESI, NON SAREBBE COMUNQUE SUFFICIENTE AD INFICIARE LA VERIDICITA’ DI QUANTO IN QUEL DOCUMENTO RAPPRESENTATO”.

Come può essere ipotetico un determinato documento? O esiste oppure non esiste.
Come può essere vera in ipotesi la censura dei ricorrenti? O è vera oppure è falsa.

Questa Sentenza oscura le realtà dei fatti, la verità dei fatti ed è questo l’aspetto particolarmente inquietante.

2) Il Referendum previsto per Legge e le modalità di informazione del CNOP agli iscritti tramite newsletter.
La nostra Legge istitutiva prevede al suo interno il ricorso allo strumento del Referendum per modificare il Codice Deontologico per cui, tutti gli psicologi iscritti all’ordine, dovevano essere messi nelle condizioni di esprimere il proprio DIRITTO DI VOTO e, in primo luogo a tale fine, dovevano essere informati del Referendum in atto.
La sentenza del TAR certifica come il CNOP abbia utilizzato lo strumento della newsletter per raggiungere solo una parte degli iscritti (110.000) a fronte di 131.000 iscritti all’ordine, in evidente violazione della Legge 56/89 e lasciando fuori dall’informativa 21.000 psicologi.
Considerando poi che gli psicologi sono obbligati ad attivare una casella PEC di cui il CNOP conosce tutti gli indirizzi essendo il servizio PEC fornito dagli stessi ordini territoriali, mentre non sono obbligati a comunicare indirizzi email privati o professionali, l’informativa attraverso newsletter circa un REFERENDUM PREVISTO PER LEGGE risulta ancor più assurda e incomprensibile.
Il risultato è stato che più dell’80% degli psicologi non ha votato questo codice deontologico.

3) La compressione delle tempistiche di voto dovuto al ricorso alla sola modalità telematica, in deroga al regolamento interno sul voto.
Al problema dell’informativa del tutto insufficiente si è aggiunto il problema relativo al brevissimo arco temporale in cui le votazioni sono state effettuate (dal 21 al 25 settembre), ciò ancora ha limitato e impedito il diritto di voto degli psicologi, ed è stato consentito attraverso l’espressa deroga all’art.3 comma 2 del regolamento per il voto, il quale invece prevedeva il possibile ricorso anche alla modalità telematica la quale tuttavia doveva sempre essere adottata congiuntamente ad altre modalità e proprio per garantire la regolarità delle votazioni. Invece attraverso tali modalità unilaterali del CNOP abbiamo oggi un codice deontologico votato da 16.909 iscritti e approvato con uno scarto di 1.400 voti.

4) La premessa etica non votabile secondo il CNOP, votabile secondo il TAR e ad oggi scomparsa dal Codice Deontologico pubblicato sul sito del CNOP.
Abbiamo l’impressione di essere in un porto delle nebbie che divengono sempre più fitte e procedendo nella lettura della sentenza del TAR del Lazio apprendiamo che i Ricorrenti “ASSUMONO ERRONEAMENTE ESSERE STATI ESCLUSI DALLA VOTAZIONE” riferendosi alla premessa etica, ovvero la premessa etica (costituita da 4 principi) sarebbe stata – secondo il TAR – votabile dagli iscritti. Ma probabilmente il TAR non ha neppure preso visione della newsletter del 16.06.2023 depositata dal CNOP ove si precisa che “TALE PREMESSA E’ ESCLUSA DAL QUESITO REFERENDARIO CHE INVECE RIGUARDA SOLO L’ARTICOLATO DEL CODICE”.

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