di Daniele Trabucco – La procedura che porta alla nomina dei membri della Commissione europea, il cui numero é pari a quello degli Stati membri secondo la decisione n. 272/2013 del Consiglio europeo, é molto articolata e vede la partecipazione di tre organi: lo stesso Consiglio europeo, il Parlamento europeo ed il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea. In via preliminare, va ricordato che la Commissione é un “organo collegiale di individui” e, dunque, non é espressione dei ventisette Stati membri.
L’art. 17, paragrafo 3, del Trattato di Lisbona del 2007 (TUE) prevede, infatti, che i componenti siano scelti in base alla loro competenza generale, al loro impegno europeo (ovvero chi non mette in discussione i dogmi europeisti) e tra personalitá che offrono tutte le garanzie di indipendenza.
Ora, l’articolo sopra richiamato dispone che il Consiglio europeo, tenuto conto del voto delle elezioni europee e dopo aver svolto le consultazioni appropriate, deliberando a maggioranza qualificata propone al Parlamento un candidato alla carica di Presidente della Commissione. La scelta, dunque, della tedesca Ursula von der Leyen resta una proposta di natura non vincolante. Spetterá solo al Parlamento europeo eleggere il Presidente designato a maggioranza dei membri che lo compongono. Questo significa, allora, che “l’indicazione” della von der Leyen, per un secondo mandato quinquennale, potrebbe non incontrare il via libera dell’Assemblea parlamentare. In questo caso, entro un mese e deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio europeo propone un nuovo candidato da sottoporre al Parlamento.
Una volta eletto il Presidente della Commissione, entra in gioco il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea: questi, d’accordo con il Presidente eletto, adotta l’elenco di persone, selezionate in base alle proposte degli Stati membri, che intende nominare come commissari, tenuto conto anche delle caratteristiche richieste dall’art. 17, paragrafo 3, del TUE.
A questo punto, il Presidente della Commissione europea ed i commissari designati, unitamente all’Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza nominato dal Consiglio europeo (la scelta é caduta su Kaja Kallas dell’Estonia) a maggioranza qualificata con l’accordo del Presidente (art. 18, paragrafo 1, TUE), sono soggetti collettivamente (e non individualmente) ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo il quale, peró, puó esprimersi solo con riferimento all’intero collegio, essendogli preclusa la censura in relazione ad una singola candidatura.
Lascia, comunque, davvero molto perplessi la riconferma della von der Layen dopo la disastrosa gestione della campagna vaccinale e non solo. Del resto si sa che, come scriveva un certo Antonio Gramsci (1891– 1937), la storia é maestra di vita, ma non ha alunni.
Daniele Trabucco
Prof. univ. strutt. Dir. Cost. SSML/Istituto di grado universitario “san Domenico” di Roma.