Tribunale Venezia – Sezione Seconda Civile – Sentenza 1642 del 28/9/2023
Antenne telefonia su suolo del Comune: non si configura un servizio pubblico. Né può sostenersi che l’attività in sé di telecomunicazione, svolta attraverso le infrastrutture posizionate su terreno dell’Ente sia equipollente a un servizio pubblico. L’attività svolta dalla compagnia di telefonia è certamente attività di interesse pubblico ma non può qualificarsi servizio pubblico, in quanto come sostenuto da una recente pronuncia della Corte d’Appello Lagunare, “tutto il regime di accesso alle telecomunicazioni ha carattere privatistico: i consumatori pagano infatti a società con scopo di lucro, tariffe non calmierate, ma soggette alla concorrenza di mercato.
Si aggiunga che un bene, per acquisire e mantenere il requisito dell’appartenenza al patrimonio indisponibile ai sensi dell’art. 826 comma 3 c.c. deve essere destinato a servizi di competenza dell’Ente locale territoriale tra i quali per i comuni, certamente non rientra il servizio di telecomunicazioni, fisse e mobili”.
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