La Proposta di Legge elaborata dall’Associazione ‘Diritti alla Follia’ prevede
– Abolizione dell’interdizione.
– Abolizione dell’inabilitazione.
– Le seguenti modifiche nella disciplina dell’amministrazione di sostegno:
1 – Che nei decreti di nomina dell’amministratore di sostegno sia specificato che né lo stesso amministratore di sostegno, né il Giudice Tutelare o il Collegio possono sostituirsi al beneficiario nell’assunzione di qualunque decisione, e che il loro compito è di “supportare il processo decisionale autonomo della persona”.
2 – L’introduzione del vincolo che l’individuazione (e l’eventuale sostituzione) dell’amministratore di sostegno sia ineludibilmente legata alla scelta del beneficiario.
3 – Che uno stesso amministratore di sostegno possa avere un solo beneficiario, o al massimo tre quando i beneficiari sono legati tra loro da rapporti di coniugio, o parentela fino al secondo grado.
4 – La gratuità dell’incarico di amministratore di sostegno.
5 – Che venga garantita l’informazione sulla procedura ai soggetti coinvolti e l’esplorazione di soluzioni alternative.
6 – Che la nomina dell’amministratore di sostegno divenga competenza di un Tribunale in composizione collegiale; nonché l’obbligo per il Giudice Tutelare di ascoltare il beneficiario entro trenta giorni dalla richiesta del beneficiario o di un soggetto titolato ad intervenire nella procedura.
7 – L’obbligo che in tutta la procedura di nomina dell’amministrazione di sostegno il beneficiario sia sempre accompagnato/supportato da un avvocato di fiducia.
8 – L’eliminazione della possibilità che a formulare il ricorso/l’istanza per la nomina dell’amministratore di sostegno siano i responsabili dei servizi sanitari e sociali.
9 – L’introduzione della previsione che nella procedura venga valorizzata la presenza di soggetti che abbiano con lo stesso rapporti documentati di familiarità degni di essere salvaguardati.
10 – Previsione che in nessun caso il provvedimento di amministrazione di sostegno possa incidere sulla continuità dei rapporti familiari.
11 – Che, salvi i casi di assoluta indispensabilità, il mancato rispetto dell’autonomia e delle scelte del beneficiario, attraverso condotte concrete che siano state consapevolmente dirette a contrastare tale autonomia e tali scelte, configuri il reato di “maltrattamento contro familiari e conviventi”.
12 – Che sia esplicitato che solo il beneficiario può decidere chi tra i soggetti riconosciuti come a lui vicini debba essere escluso dalla conoscenza delle vicende inerenti la procedura di nomina/modifica dell’amministrazione di sostegno.