Che cosa significa “ordo rerum”, “ordine delle cose” o “ordine naturale”? E perché qualifichiamo come “naturale” il diritto che si riferisce a quest’ordine?
di Daniele Trabucco – Ora, i critici del diritto naturale (pensiamo solo, tra i molti, a Norberto Bobbio) ritengono che l’aggettivo qualificativo sia polisenso, cioé ammetta una pluralitá di significati e, quindi, di interpretazioni. In realtá, di contro ad una accezione naturalistico-deterministica oggi prevalente propria della modernitá e della riduzione della ragione a calcolo (Hobbes), per il pensiero classico (Aristotele, san Tommaso d’Aquino) l’espressione in esame indica ció che non é arbitrario, o meglio ció che é evidente e convincente per la sua ragionevolezza percepibile immediatamente (cosí Sergio Cotta).
Questo spiega come mai il “naturale” costituisca l’apriori del diritto positivo, la condizione stessa della sua giuridicitá (Castellano), in netta opposizione alla volontá empirica e contingente di potenza. Solo cosí la “lex humana”, per utilizzare un termine tomista, trae il suo senso dalla giustizia in quanto, rispetto all’ordine naturale, essa svolge una funzione ordinatrice. Allora il diritto é obbligatorio perché giusto, conforme alla “ius-titia”, e perché promana dall’autoritá che é emanazione, in un dato contesto storico e politico, della giustizia.
Si devono, pertanto, respingere le suggestioni idealistiche (Fichte, Hegel, per giungere fino a Giovanni Gentile) riguardo la riduzione del diritto al diritto statale in ragione del fatto che, come emerge chiaramente dai “Lineamenti di Filosofia del Diritto” di Hegel del 1820, solo nello Stato (ovvero nel momento di sintesi) emerge la real-razionalitá della legge “nella sua universalitá razionale e nella sua determinatezza reale”.
Se, infatti, il diritto interno positivo non é piú soggetto al rispetto dell’ordine naturale, esso altro non puó essere definito se non come mera manifestazione di forza, anche potenzialmente brutale ed inumana, di chi contingentemente detiene il potere.
Allo stesso modo, se anche quello che Hegel chiama “il diritto statale esterno” non incontra piú il limite dell’ “ordo rerum”, é possibile pervenire a legittimare qualunque guerra, inclusa quella di conquista. La storia dovrebbe avercelo insegnato, ma, come scriveva Antonio Gramsci, non ha avuto allievi.
Daniele Trabucco – Costituzionalista