“PREMIERATO”: una riforma piena di ombre

PREMIERATO

di Daniele Trabucco – La Commisione parlamentare permanente Affari costituzionali del Senato della Repubblica ha approvato l’emendamento che riscrive l’articolo 3 del disegno di legge costituzionale (A.S. n. 935) inerente al c.d. “premierato”, prevedendo in particolare l’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore da parte del corpo elettorale per un massimo di due mandati (elevati a tre qualora nelle precedenti legislature il “Capo dell’Esecutivo” abbia ricoperto l’incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi) ed un premio di maggioranza su base nazionale (é stato tolto l’originario riferimento al 55% dei seggi) per la coalizione vincitrice delle elezioni politiche. Si stabilisce, infatti, che l’elezione del Presidente del Consiglio dei Ministri avvenga contestualmente al rinnovo dei due rami del Parlamento.

Il Ministro senza portafoglio per le Riforme istituzionali della Repubblica italiana, Maria Elisabetta Alberti Casellati (Forza Italia), ha affermato, riguardo alla questione della legge elettorale, che si dovrá attendere la prima deliberazione da parte delle due Camere del disegno di revisione costituzionale. Sul punto, il legislatore statale dovrá operare all’interno dei binari delineati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1/2014, assicurando l’equilibrio tra rappresentanza e governabilitá.

A me pare, peró, che il tema debba essere affrontato in tempi brevi: stante il rapporto di fiducia tra Governo della Repubblica e Parlamento (non sarebbe stato molto meglio un sistema presidenziale piuttosto che questo “papocchio all’italiana”) che succede se c’é un voto disgiunto con inevitabili esiti differenti tra la scelta del Presidente del Consiglio dei Ministri e la maggioranza che esce dalle due Camere (un problema che non vi sarebbe in una forma di Governo di tipo presidenziale ove é preventivato il fenomeno della dissociazione delle maggioranze)?

E se la soglia per il premio di maggioranza, che con l’emendamento approvato dovrá essere indicata dalla legge ordinaria dello Stato, venisse superata solo in un ramo del Parlamento e non nell’altro (anche qui non si puó non rilevare la miopia di questa maggioranza che non riflette sulla questione della oramai improcastinabile differenziazione tra Camera e Senato), che cosa si fa? Non si assegna il premio e si procede ad un riparto proporzionale, oppure si rifanno le elezioni?

Insomma, un approccio superficiale con molte ombre a conferma della mancanza di visione da parte delle forze politiche che sostengono questo Esecutivo Meloni.

Daniele Trabucco – Costituzionalista