I condizionamenti della Cassazione per bocciare le cause sui vaccini

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Una relazione scovata dalla Bussola mostra che la Corte Suprema aveva già “istruito” le toghe su come respingere le future cause riversatesi poi nei tribunali

di Andrea Zambrano per https://lanuovabq.it – I vaccini? Sicuri a prescindere ed efficaci per definizione; l’obbligo a inocularsi? Solidale e giusto, per sé stessi e per gli altri; La Costituzione? Rispettata, anzi bisognava vaccinarsi per fedeltà alla Repubblica. E la scienza? Sui vaccini è unanimemente concorde.
Con premesse di questo tipo, indimostrate e il più delle volte rivelatesi errate, il sistema giudiziario ha immesso nella gestione dei giudizi civili, penali e amministrativi le istruzioni per respingere ogni tipo di rivalsa di cittadini e lavoratori discriminati, danneggiati, resi invalidi e privi di green pass.

Non si tratta di giudici qualunque, bensì dei giudici del Massimario e dell’ufficio del ruolo della Corte di Cassazione, l’organo deputato alla revisione sistematica e analitica della giurisprudenza, che produce massime, relazioni e revisioni di tutto quello che viene proclamato in nome del popolo italiano. In poche parole: un prontuario o un vademecum per giudici per capire come orientare le proprie decisioni di fronte a determinate cause. Ebbene: per i giudici del Massimario, la questione dei vaccini anti covid-19 e dell’obbligo annesso, che pure ha investito e sta investendo ancora oggi gli uffici delle procure e le aule di giustizia, doveva essere affrontata in un unico modo: “è andato tutto bene”.

SUGGERIMENTI “PRO VAX”
Per i magistrati di Cassazione, infatti, qualunque pretesa di giustizia da parte di chi avesse subito danni o discriminazioni dalla campagna vaccinale e dall’imposizione delle limitazioni date dal Certificato verde, avrebbe dovuto essere cassata in partenza perché è tutto conforme alla Costituzione. Come? Sono gli stessi giudici del più alto organo di revisione della giustizia ad averlo suggerito a tutti i colleghi togati chiamati a giudicare questa tipologia di cause, come comportarsi di fronte ai procedimenti, che successivamente sono partiti nel nostro Paese e che vedono ancora una netta predominanza della linea di una “corrente” trasversale all’interno del CSM e che dopo la lettura del documento è difficile non etichettare come pro-vax.

Con “suggerimenti” di questo tipo molte cause sono state archiviate o respinte da giudici che hanno tenuto conto della linea dettata dall’ufficio del Massimario. Ma che cosa sarebbe successo se quelle indicazioni non ci fossero state o fossero state meno dogmatiche? Forse il singolo giudice sarebbe stato più “autonomo” nella decisione?

La domanda sorge spontanea leggendo un documento di cui la Bussola è entrata in possesso e che mostra qui in esclusiva. Porta la firma del direttore Maria Acierno e del suo aggiunto Antonietta Scrima.

Si chiama “La vaccinazione anti covid-19 e l’obbligo del Green pass nell’attuale quadro costituzionale e legislativo” ed è la relazione destinata ai giudici numero 103 su novità normativa del 28 ottobre 2021. Lo stesso documento, leggermente sintetizzato e integrato di alcune parti sulle normative relative al lavoro, si ritrova però “in chiaro” sul portale del Massimario nella raccolta delle pubblicazioni e degli atti relativi al 2021 (QUI, da pagina 116).

codice qr green pass

OBBLIGO SI’, NON RIFIUTO
Una prima considerazione di tipo temporale: è stato scritto a ottobre 2021, dunque nel pieno della campagna vaccinale con la somministrazione delle terze dosi. Un periodo in cui la letteratura scientifica aveva già messo in guardia tanto sull’efficacia quanto sulla sicurezza dei vaccini, soprattutto a mRna, e quando il farmaco Astrazeneca era già stato “scartato” dalla vaccinazione di massa per i problemi di trombosi che dava, mentre il nono report AIFA già indicava la presenza di 608 segnalazioni di decessi da vaccini covid19. Ma di questo, nel testo redatto dal giudice Milena D’Oriano non c’è traccia.

L’ultimo annuario pubblicato, quello del 2022 non contiene aggiornamenti sulla materia, quello del 2023, invece, non è stato ancora caricato sul portale, pertanto non è possibile ad ora sapere se nel frattempo sono usciti documenti aggiornati. Ma quel che c’è è sufficiente per farsi un quadro di quello che i giudici hanno pensato e comprendere come è stata trattata nelle aule la questione “vaccini covid”.

La relazione si divide in 8 paragrafi, che nella versione pubblicata sull’annuario, scaricabile dal portale, sono 6.

La relazione riconosce che «tutti gli atti normativi nella prima fase dell’emergenza, come la decretazione d’urgenza, i D.P.C.M. e le ordinanze del Ministero della Salute hanno determinato limitazioni anche a diritti e libertà costituzionali» con la «preoccupazione di autorevoli giuristi» per poi spostarsi sul difficile rapporto tra «obbligo ed onere di vaccinazione» che vengono definiti «espressione di un dovere di solidarietà del singolo verso la collettività» mentre il «rifiuto della vaccinazione» viene respinto sebbene «espressione del diritto del singolo all’autodeterminazione».

Della serie: vaccinarsi per tutelare gli altri o non vaccinarsi per esaltare la propria singola autodeterminazione? Messa giù così, la partita non può che avere un risultato scontato. Infatti, vincono i primi, cioè coloro che si sono vaccinati non solo per proteggere sé stessi, ma anche per proteggere gli altri.

Vaccinato con doppia dose

PROTEGGERE SE’ STESSI E GLI ALTRI
Il concetto di autodeterminazione, chissà perché per altre materie come quella dell’aborto è considerato assoluto, qui si può tranquillamente bypassare: «L’autodeterminazione è certamente un bene prezioso, ma può andare incontro a limiti fondati sul dovere di solidarietà nell’interesse della collettività», scrivono.

Tutta la relazione, infatti, insiste su questo duplice aspetto: il vaccino ha protetto se stessi e gli altri e quello della solidarietà vaccinale è un elemento indispensabile per poter giustificare l’aderenza al dettato Costituzionale, in particolare l’articolo 32. Se ne trova traccia in diversi passaggi. Laddove, ad esempio, i giudici ricordano che «per le vaccinazioni ricorrono le condizioni richieste per imporre un trattamento sanitario perché la loro finalità è quella di preservare dal contagio sia chi la riceve, sia gli altri ed in particolare coloro che non l’hanno ricevuta o non possono riceverla». Oppure quando, nel commentare il percorso argomentativo che portò nel 2018 la Consulta a dare il via libera alla Legge Lorenzin (che ha istituito l’obbligo pediatrico per sei vaccinazioni prima raccomandate ndr.), dice che «una legge impositiva non è incompatibile con l’articolo 32 della Costituzione se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri».

Con questi elementi, l’ufficio del Massimario ha potuto così concludere che «i bollettini periodici sull’andamento dell’epidemia prodotti dall’ISS (…) attestano che la profilassi vaccinale ha efficacia preventiva sia nel contenere i sintomi della malattia, riducendo drasticamente il rischio di incorrere in sindromi gravi, sia nella trasmissione dell’infezione». Dunque, per il Massimario, l’unico appiglio per giustificare l’efficacia dei vaccini, con la quale promuovere la vaccinazione come atto di solidarietà e rispettare così il dettato costituzionale, risiede nei bollettini emessi dall’ISS.

Ma questo – è ormai risaputo – oltre ad essere una fonte insufficiente, è pure palesemente falsa, come la realtà si è prontamente incaricata di dimostrare più volte e fin da subito della campagna vaccinale. Un conto sono le fonti istituzionali, altro le fonti scientifiche. Ma se proprio ci si voleva appoggiare alle prime, allora sarebbe bastato per i giudici della Corte Suprema andare al 21 dicembre 2020, alla vigilia della campagna vaccinale di massa. Sul sito di Aifa compariva già il dispaccio dell’EMA che attestava fin da subito l’incapacità assoluta del vaccino di Pfizer  di prevenire il contagio, di trasportarlo e di diffonderlo.

IL PROBLEMA DELL’EFFICACIA
Basti ricordare che la frase di Mario Draghi «non ti vaccini, lui, lei si contagia e muore» è una delle fake news più note della storia: il vaccino anti covid non era immunizzante pertanto non è servito per impedire la trasmissione del contagio e arrivare alla cosiddetta e tanto sperata immunità di gregge, cui lo stesso ufficio auspicava in un passaggio della relazione. A dirlo non sono soltanto le numerosissime ricerche scientifiche pubblicate in tutti questi anni, ma le stesse ammissioni delle case produttrici, alcune delle quali precedenti la messa in commercio.

Per quanto riguarda le difficoltà sul fronte dell’efficacia, infatti, è notoriamente ormai assodato dalla comunità scientifica che il vaccino non ha impedito la trasmissione da un soggetto all’altro. Il British Medical Journal, il 10 febbraio 2022 pubblicò in evidenza la notizia che i soggetti non vaccinati possono infettare tanto quanto quelli vaccinati. Da lì in poi è stato tutto un susseguirsi di conferme cliniche a questo assunto. Tra queste anche la ricerca Lancet che dimostrò come l’efficacia contro l’infezione Covid sintomatica tra individui vaccinati decade rapidamente sino ad annullarsi completamente dopo circa 6-7 mesi e diventare addirittura negativa.

Del resto, che non ci fossero studi sull’efficacia vaccinale è stata la stessa Pfizer/BioNtech a metterlo nero su bianco nelle dichiarazioni dei suoi più alti dirigenti in audizione al Parlamento europeo.

Come Janine Small, presidente dei mercati internazionali della farmaceutica Pfizer. Alla domanda se sapessero dell’arresto dell’immunizzazione prima che entrasse in commercio la risposta fu lapidaria: «No, abbiamo dovuto procedere alla velocità della scienza per capire che cosa stesse accadendo nel mercato e da questo punto di vista abbiamo dovuto fare tutto a rischio». Oppure, come Wolfgang Philipp, direttore dell’autorità sanitaria europea Hera che, sempre alla commissione europarlamentare Covid, disse: «Se volete avere un vaccino che prevenga la trasmissione, buona fortuna. Noi non ce l’abbiamo fatta a scoprirlo, non è ancora disponibile».

Questi elementi dimostrano che la prova dell’efficacia dei vaccini tanto sbandierata da Aifa e ministero della Salute e recepita dai giudici del Massimario, non esisteva e non poteva basarsi su trials condotti in fase di sperimentazione.

I dubbi sulla capacità sterilizzante e immunizzante dei vaccini covid19 in effetti, erano stati levati da una parte significativa della comunità scientifica che aveva ben ponderato il significato delle schede tecniche dei vaccini fin dall’inizio della campagna vaccinale e poi, ancora, dai cittadini stessi (o almeno di quelli meno ideologizzati) che alla luce dei dati realtà hanno notato che i vaccini stessi non prevenivano la trasmissione e neanche la infezione.

Quale vincolo di solidarietà sociale quindi? Seguendo il percorso logico giuridico del Massimario della Corte Suprema, i giudici hanno rigettato la maggior parte delle cause intentate dai cittadini contro le sospensioni dal lavoro e dalla retribuzione inflitte in ragione del loro rifiuto di piegarsi alle ragioni del vincolo di solidarietà sociale, attuate con la chiamata alla vaccinazione obbligatoria. Ma come può essere cancellata la libertà del singolo ad autodeterminarsi nella scelta delle cure a favore di una imposizione vaccinale che non funziona? Non si può, infatti, ma il Massimario ribadisce la costituzionalità dell’obbligo.

AGGIORNARE LA RELAZIONE?
Come hanno fatto i giudici del Massimario, quindi, per giustificare l’aderenza al dettato costituzionale dell’obbligo di vaccinazione a parlare di un «general consensus della comunità scientifica in ordine all’efficacia e sicurezza»? Forse sarebbe il caso di aggiornare la relazione con tutte le evidenze, che nel frattempo sono uscite e permettere così a giudici, procure e avvocati di essere orientati meglio per lo svolgimento delle cause. Ma non solo per l’efficacia vaccinale, anche per la sua sicurezza.

Già, perché, la relazione ha dovuto prendere in considerazione anche il secondo pilastro della vaccinologia, quello della sicurezza e degli effetti avversi. Anche qui, negando la presenza di danneggiamenti gravi in corso.

Ed è su questo aspetto che si occuperà la seconda puntata dell’analisi della Bussola della relazione dei giudici.

1-Continua