La costruzione dell’Unione Europea è davvero l’antidoto ai totalitarismi?

ue strumento di forze radicali

di Daniele Trabucco – Il Presidente della Repubblica pro tempore, Sergio Mattarella, ha parlato della costruzione europea, pur con i suoi ritardi, come di un “antidoto” per impedire degenerazioni totalitarie. Un’affermazione ovviamente rispettabile, ma in alcun modo condivisibile.

In primo luogo, né le Costituzioni democratiche degli Stati, né il percorso di federalizzazione europeo (c.d. “federalizing process”) di per sé mettono al riparo da derive totalitarie. Molti sistemi illiberali ed antidemocratici del secolo scorso (e qui si dovrebbero operare dei distinguo a seconda delle singole vicende politiche) hanno, con l’eccezione dell’U.R.S.S. e del franchismo spagnolo dopo la guerra civile del 1936–1939, preso il potere in modo legale e perfettamente costituzionale: cosí il fascismo dopo la marcia su Roma del 1922 in Italia e cosí il nazionalsocialismo nel 1933 in Germania.

Nessuna garanzia di tenuta democratica del sistema

Pertanto, come insegna la storia, il carattere “liberale” e “democratico” di un ordinamento giuridico statale e di un ordinamento con delle peculiaritá che si vogliono sempre piú “federali” come l’Unione Europea non é assolutamente garanzia di tenuta democratica del sistema.

In secondo luogo, che cosa c’é di piú totalitario di un sistema, quale quello “comunitario”, che, grazie al “colonialismo giurisprudenziale” della Corte di Giustizia UE, e dunque al di fuori di qualunque legittimazione democratica, ha ampliato a dismisura le proprie competenze derogando al principio di attribuzione?

I criteri di autointegrazione del diritto UE e dei poteri impliciti, di derivazione “pretoria”, non hanno, forse, consentito la allocazione a livello europeo di molte competenze che hanno alimentato, in nome di presunte “emergenze”, una vera e propria ideologia propria da Stato etico (pensiamo al “green” tanto per fare un esempio o alle pressioni sugli Stati in materia di gender e diritti per la comunitá Lgbtq+)?

In terzo ed ultimo luogo, non é totalitario, in quanto in spregio sia del principio di sovranitá popolare, sia di quello di rappresentanza, utilizzare il richiamo alle “limitazioni di sovranitá” di cui all’art. 11 della Costituzione italiana, come ha fatto la Corte costituzionale fin dalla sentenza n. 14/1964, per introdurre surrettiziamente (cosí Gastini) una procedura anomala di revisione costituzionale rispetto all’iter descritto dall’ art. 138 Cost. per legittimare e giustificare competenze in capo prima alle Comunitá europea ed oggi all’Unione senza passaggio parlamentare?

Prof. Daniele Trabucco –  Costituzionalista