Pd, De Luca condannato per danno erariale

Vincenzo De Luca

di Francesca Galici – Vincenzo De Luca è stato condannato in Appello per nomina illegittima di quattro membri della polizia locale di Salerno, inquadrati con la mansione di autisti, nella sua segreteria. Il segretario della Regione Campania dovrà versare a titolo di risarcimento per un danno erariale una cifra fissata in 100mila euro dalla I Sezione giurisdizionale centrale d’Appello della Corte dei Conti. La vicenda ha generato molto scalpore e oggi è si conclusa con la condanna definitiva di De Luca.

Secondo quanto ricostruito, i quattro agenti vennero inizialmente assegnati in posizione di “comando” presso la Regione Campania, in modo tale da poter svolgere la mansione di autista del governatore. In un momento successivo, vennero contrattualizzati come “responsabili di segreteria” nell’ufficio di diretta collaborazione della Presidenza della Giunta Regionale, quindi di Vincenzo De Luca. Per questa mansione, a loro venne corrisposta una maggiore indennità di tipo dirigenziale ma, secondo quanto emerso dalle indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, i quattro continuarono a svolgere compiti di “autisti”.

In Appello, i giudici hanno deciso per un aggravamento della condanna nei confronti del governatore. In primo grado, infatti, i giudici avevano stimato in 59mila euro il danno erariale, portato poi a 100mila euro in secondo grado.

Secondo i giudici esisteva una corrispondenza del dolo, “data la sua piena consapevolezza della discrasia tra il ruolo formalmente attribuito ai suoi collaboratori e i compiti che effettivamente li impegnavano, del tutto differenti da quelli riportati nei rispettivi decreti di nomina”. La sentenza d’appello, visionata da Ilfattoquotidiano.it, invece, ribalta le considerazioni e considera il governatore responsabile di “colpa grave” perché, scrivono i giudici, ha “consentito che ai quattro collaboratori venisse corrisposta una indennità per così dire ‘maggiorata’, senza che ricorressero i necessari presupposti”.

Inoltre, i giudici evidenziano come, nonostante la comprovata esperienza nelle amministrazioni pubbliche, il governatore non si sia “premurato di acquisire, in merito alla legittimità del proprio operato, il parere dei competenti organi tecnico-amministrativi, in primis quello del Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria o del Direttore generale”.
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