Il Tar dell’Emilia-Romagna ha confermato la sospensione dal lavoro e dalla percezione della retribuzione per un carabiniere che non si era vaccinato contro il Covid
Il Tribunale ha dunque respinto il ricorso del militare, un appuntato scelto in servizio al comando Legione Emilia-Romagna. Secondo il Tar, “come il personale sanitario e scolastico, anche i dipendenti pubblici dei comparti difesa, sicurezza e soccorso, ugualmente esposti al pubblico, hanno gli stessi doveri di protezione e di solidarietà ribaditi dalla Consulta in relazione all’obbligo vaccinale”.
Sicurezza ed efficacia dei vaccini sono accertate
Il collegio ha citato sentenze della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo e ha sottolineato che la sicurezza e l’efficacia dei vaccini sono state accertate “in sede di autorizzazione condizionata, all’esito di rigorose procedure rispettose di tutti gli standard di ricerca e di sperimentazione condivisi dalla comunità scientifica internazionale”.
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“Sacrificio imposto” con vaccinazione obbligatoria “non è eccessivo”
Secondo i giudici, non ci sono ragioni per ritenere che il “sacrificio imposto” con la vaccinazione obbligatoria, “sia eccessivo, sproporzionato”, nella valutazione scientifica del rapporto tra rischi e benefici. Né vaccinarsi rappresenta una ingerenza impropria nella vita privata dal momento che, per il Tribunale amministrativo, “persegue una finalità di un interesse pubblico, il contenimento del contagio, per la tutela della società democratica, a tutela dei soggetti più fragili, di fronte a una pandemia di carattere globale e alla minaccia di un virus a trasmissione aerea particolarmente pericoloso per i soggetti più vulnerabili”, attraverso la somministrazione di un vaccino “sulla cui efficacia e sicurezza si registra il general consensus della comunità scientifica”.
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