ANNULLATA LA SANZIONE DA 100 EURO AL SANITARIO OVER 50 NON VACCINATO: LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MONZA
ENTRA NEL MERITO DEI MOTIVI DI ILLEGITTIMITA’ SIA DELLA SANZIONE CHE DELL’OBBLIGO VACCINALE
Il Giudice di pace di Monza, con una importante sentenza resa pubblica nelle motivazioni solo il 13/07 scorso (la prima nota in Italia in cui un Giudice di Pace è entrato nel merito della illegittimità della sanzione e dell’obbligo vaccinale in sé e per sè) ha annullato la nota sanzione da 100 euro, introdotta dal governo Draghi ad inizio anno 2021, a danno degli over 50 che non avevano effettuato e/o completato il cd. “ciclo vaccinale anti covid-19”.
Il caso ha visto uscire pienamente vincitore dal processo un sanitario socio dell’Associazione EUNOMIS (e anche appartenente alla SIM, la Società Italiana di Medicina) il quale, affidatosi al team legale di EUNOMIS e in particolare all’ avv. Tommaso Tartarini del foro di Bologna che ha patrocinato anche la discussione orale della causa davanti al Giudice monzese, ha svolto opposizione contro la sanzione sollevando una ampia serie di eccezioni sia di rito che di merito e ne ha chiesto l’annullamento.
Il Giudice di Pace Dr.ssa Gabriella Bovolenta ha accolto numerose delle eccezioni sollevate e ha ritenuto che la legislazione italiana, impositiva dell’obbligo vaccinale a carico della categoria degli over 50, abbia violato diverse norme della Convenzione dei diritti e delle libertà fondamentali dell’Uomo e del Trattato di Nizza (soprattutto la libertà di autodeterminazione in campo medico e il principio irrinunziabile del diritto al dignità dell’essere umano); ma abbia violato anche il diritto alla riservatezza dei dati personali e numerosi diritti costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 27, 32 e 97 Costituzione; tra questi, ha accolto in particolare una eccezione della difesa affermando l’illegittima “discriminazione del trattamento obbligato per gli over 50 in ragione semplicemente dell’età e quindi di una condizione personale di cui all’art. 3 della Costituzione, senza alcun altro motivo logico, scientifico o prudenziale che possa in qualche modo giustificare l’obbligo vaccinale Covid 19 e la conseguente sanzione comminata”.
Ha quindi assolto il sanitario ultracinquantenne per la causa di esenzione di cui all’art. 4 Legge 689/1981, per avere esercitato un suo diritto e/o per avere agito per legittima difesa e/o stato di necessità dovuta ad evitare l’insorgenza di reazioni avverse sulla sua persona.
Bologna, lì 14 luglio 2023
Avv. Andrea Montanari
Presidente
Coordinatore Gruppo Giuridico EUNOMIS