di Daniele Trabucco – Il colpo di Stato (in lingua francese il “coup d’ Ètat”), già a partire dal XVII secolo, era stato teorizzato da Gabriel Naudè (1600-1653), scrittore, bibliotecario francese nonchè medico di Luigi XIII, nell’opera “Considérations politiques sur les coups d’Éstat” del 1639 quale modalità di trasformazione della Costituzione vigente e potenziale meccanismo di adattamento del sottosistema giuridico alle pressioni dell’ambiente, in particolare nelle situazioni di grave crisi economica e forte instabilità politica.
Come si puó evincere, si è in presenza di un significato molto diverso da quello contemporaneo, dal momento che, nella prospettiva del Naudè, esso rappresenta una sorta di “farmaco”, di “cura” volta a ristabilire la buona salute dello Stato e da utilizzarsi “per la difesa e non per l’offesa”.
In altri termini, il colpo di Stato, si vedano le riflessioni di Giovanni Botero (gesuita italiano 1544-1617) nel testo “Della ragion di Stato” suddiviso in dieci libri e pubblicato a Venezia nel 1589, è lo strumento di ristabilimento di un ordine già costituito oppure il sistema di protezione di questo da potenziali ed incombenti pericoli di sovvertimento.
Le esperienze del XX secolo hanno completamente e profondamente mutato il concetto di “colpo di Stato” il quale è qualcosa di meno della rivoluzione mancando del contenuto filosofico e sociale, ma qualcosa di più della congiura la quale mira solamente a sostituire o eliminare il detentore del potere. Esso, pertanto, consiste in un mutamento, spesso violento (non sempre), dell’ordine giuridico-costituzionale nella struttura dello Stato che la congiura non ha e che la rivoluzione contempla come parte di un progetto più vasto.
Ovviamente l’esito del processo golpista non è univoco in quanto non prevedibile all’inizio: puó fallire, oppure sfociare in una rivoluzione popolare, oppure tradursi in una guerra civile, o comportare una evoluzione in senso più autoritario del regime esistente pur mantenendo inalterata la Costituzione formale. Esso, comunque, potrà generare nuovo diritto solo se questo, a posteriori, viene consolidato da un certo grado di effettività.
Daniele Trabucco – costituzionalista
(foto archivio Reuters)