(ANSA) – ROMA, 18 APR – Dopo i tanti “no” incassati in questi mesi dalla magistratura (e anche dal ministro Nordio) sulla revoca del 41 bis e sulle richieste di differimento della pena e dei domiciliari, Alfredo Cospito torna a sperare. La Corte costituzionale ha fatto cadere la norma che vincolava la Corte d’assise d’appello di Torino a infliggergli necessariamente l’ergastolo per l’attentato alla Scuola degli allievi dei carabinieri di Fossano.
Si apre così la via alla possibilità, se i giudici di merito lo riterranno, anche di dare una pena meno severa, tra i 20 e i 24 anni, all’ anarchico, da 6 mesi in sciopero della fame. Saranno loro insomma ora a dover decidere se infliggere il carcere a vita come chiede la procura generale di Torino o meno. Mentre nessun effetto, a quanto si apprende, avrà la decisione della Consulta sul 41 bis.
Roma, 18 apr. (Adnkronos) – La Consulta apre la strada allo sconto di pena per Alfredo Cospito dichiarando illegittima la parte dell’articolo 69 del codice penale che vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva. In sostanza la Consulta, rispondendo alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’assise d’appello di Torino, sottolinea come “il giudice dovrà valutare, caso per caso, se applicare la pena dell’ergastolo oppure, laddove reputi prevalenti le attenuanti, una diversa pena detentiva”.
La norma sull’articolo 69, quarto comma del codice penale è “costituzionalmente illegittima nella parte in cui – spiegano i giudici costituzionali – vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’articolo 99, quarto comma nei casi in cui il reato è punito con la pena edittale dell’ergastolo”.
Secondo la Corte, “il carattere fisso della pena dell’ergastolo esige che il giudice possa operare l’ordinario bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti previsto dai primi tre commi dello stesso articolo 69 – spiega la Consulta in una nota- Conseguentemente, il giudice dovrà valutare, caso per caso, se applicare la pena dell’ergastolo oppure, laddove reputi prevalenti le attenuanti, una diversa pena detentiva”.