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Oggi si è tenuta l’udienza dinanzi la Corte costituzionale alla quale ho partecipato insieme con i Colleghi Avvocati Angelo Di Lorenzo e Nicola Veneziano per sostenere l’ammissibilità degli atti di intervento nel giudizio costituzionale curati nell’interesse di quattro intervenienti.
Ho percepito subito un clima per così dire di insofferenza nei miei confronti che poi ha portato ad un inevitabile “scontro” tra me e la Presidente Prof.ssa Silvana Sciarra. Non intendo fare un resoconto di quel che è accaduto perché sarebbe troppo lungo.
Posso solamente dire che, al di là delle continue interruzioni che ho subito, mi è stato precluso di depositare un’istanza scritta di rinvio per potere avere conoscenza di quanto le altre parti presenti nell’interesse di altri intervenienti avessero dedotto sul punto.
Mi è stato precluso di spiegare le ragioni di un rinvio in attesa della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea a titolo di interpretazione pregiudiziale della efficacia perdurante o meno del Regolamento n. 507/2006/CE. Così pure mi è stato precluso di spiegare le ragioni di opportunità di un rinvio che avesse consentito anche di valutare la seconda Ordinanza n. 118 del 7/12 settembre 2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia.
Tuttavia, sono riuscito comunque a parlare, donde le continue interruzioni da parte della Presidente, preoccupata solo del contingentamento dei tempi.
Il massimo dell’insofferenza si è avuto allorché ho contestato la presenza in Aula del neogiudice costituzionale Prof. Marco D’Alberti, non tanto sotto il profilo della sua imparzialità, quanto sotto il profilo che egli non “appariva” imparziale, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte europea di Strasburgo.
Il peggio è successo quando ho dato notizia (suppongo già ben conosciuta da parte della Presidente e degli altri giudici) dell’articolo apparso il 28 novembre scorso su “La Stampa” di Torino, secondo cui “l’obbligo vaccinale tutela i diritti costituzionali”, firmato da tale Donatella Stasio che è (o fino al mese scorso è stata) responsabile per le Comunicazioni della Corte costituzionale!
C’è stato dell’altro, ma quello che rileva è che ho registrato la violazione dell’art. 117 e 111 della Costituzione, oltre che dell’art. 24 che garantisce i diritti e le prerogative della difesa.
Ho anche segnalato in udienza l’incongruenza dell’art. 4 delle Norme relative al procedimento dinanzi la Corte costituzionale, e questo con riguardo allo specifico tema della ammissibilità degli atti di intervento. Ciò nel senso che se possono prendere parte al giudizio solo coloro i quali erano parti nel processo nel cui contesto è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale (ed in questo senso è la giurisprudenza della stessa Corte) la previsione di possibili interventi di cui all’art. 4 del Regolamento di procedura, o non ha un senso compiuto oppure gli interventi per la cui ammissione si chiede un interesse diretto e qualificato nel giudizio, questo non può essere che il giudizio costituzionale e non qualsiasi altro giudizio ordinario nel quale si deve fare applicazione delle norme costituzionalmente contestate.
AUGUSTO SINAGRA – Professore ordinario di diritto delle Comunità europee presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Avvocato patrocinante davanti alle Magistrature Superiori, in ITALIA ed alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a STRASBURGO