Il piano messo a punto dal Governo e in particolare dal Ministero della Transizione Ecologica per cercare di contrastare gli effetti dell’aumento del prezzo del gas prevede diversi punti. Tra questi uno dei più trasversali riguarda le nuove regole per il funzionamento degli impianti di riscaldamento di abitazioni, uffici, attività commerciali e industrie.
In particolare le nuove norme che regolamentano il riscaldamento degli edifici sono differenti a seconda della 6 zone climatiche in cui viene suddiviso il territorio italiano sulla base della media delle temperature giornaliere. Come è logico che sia, le zone alpine notoriamente più fredde durante i mesi autunnali e invernali saranno sottoposte a norme più flessibili. Al contrario le aree del Paese dove il clima è più temperato vedranno misure più stringenti.
Quando si può accendere il riscaldamento e a quanti gradi?
Una delle principali novità introdotte dal Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale è quella che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento, posticipando di 8 giorni la data di accensione e anticipando di 7 giorni quella di spegnimento. Inoltre, i riscaldamenti devono essere tenuti accesi un’ora in meno al giorno rispetto a quanto previsto negli anni passati.
Ecco le specifiche a seconda delle 6 zone climatiche:
Zona A – Quella con temperature medie più elevate che comprende solo alcune isole come Lampedusa e Linosa, i riscaldamenti potranno essere tenuti accesi per un massimo di 5 ore al giorno, dall’8 dicembre al 7 marzo
Zona B – Include solo alcune isole e aree costiere di Sardegna, Sicilia e Calabria, riscaldamenti accesi per massimo 7 ore ore al giorno, dall’8 dicembre al 23 marzo
Zona C – Comprende città del Sud come Napoli, Bari e Cagliari, riscaldamenti accesi per massimo 9 ore al giorno, dal 22 novembre al 23 marzo
Zona D – Comprende città come Roma, Firenze, Genova, riscaldamenti accesi per massimo 11 ore al giorno, dall’8 novembre al 7 aprile
Zona E – Comprende diverse aree del Nord e città come Milano, Torino e Bologna, riscaldamenti accesi per massimo 13 ore al giorno, dal 22 ottobre al 7 aprile
Zona F – Include località di montagna, come Courmayeur o Bressanone, non sono previste limitazioni.
Riduzione di 1 grado
In aggiunta alle indicazioni relative alle ore di accensione, il Piano previsto dal Mite prevede la riduzione di un grado per il riscaldamento degli edifici con attività industriali, artigianali, uffici e simili ovvero 17 gradi con 2 gradi di tolleranza, quindi un massimo di 19 gradi di temperatura interna e di 19 gradi con 2 gradi di tolleranza per gli edifici residenziali, quindi con un massimo di 21 gradi.
Complessivamente le norme restrittive unite al contenimento volontario dei cittadini dovrebbero portare a una riduzione di consumo di gas naturale pari a 8,2 miliardi di metri cubi. https://notizie.tiscali.it