La decisione cautelare sull’obbligatorietà del vaccino contro il Covid per il personale sanitario e’ stata rimessa alla Corte costituzionale. La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana con un’ordinanza depositata oggi. Si tratta del ricorso di uno studente del corso di laurea d’infermieristica di Palermo al quale è stato impedito dall’Università di partecipare a un tirocinio formativo all’interno di strutture sanitarie perché non vaccinato.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, “dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale” del decreto dell’aprile 2021 “nella parte in cui prevede, da un lato l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall’altro lato, per effetto dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, per contrasto con gli articoli 3, 4, 32, 33, 34, 97 della Costituzione”.
Vaccino obbligatorio e stato di salute
In particolare “sotto il profilo che il numero di eventi avversi, l‘inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale e comunque la mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti e persino di test di positività/negatività al Covid non consentono di ritenere soddisfatta, allo stadio attuale di sviluppo dei vaccini antiCovid e delle evidenze scientifiche, la condizione, posta dalla Corte costituzionale, di legittimità di un vaccino obbligatorio solo se, tra l’altro, si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze ‘che appaiano normali e, pertanto, tollerabili'”.
Il rinvio degli atti alla Consulta è stata decisa dai giudici amministrativi siciliani anche riguardo alla legge 217/2019 sul Consenso informato “nella parte in cui non prevede l’espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori”, e sempre relativamente al decreto sull’obbligo vaccinale “nella parte in cui non esclude l’onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, per contrasto con gli artt. 3 e 21 della Costituzione”. (ADNKRONOS SALUTE)