Costituzione tra mutamenti e trasformazioni… spunti per un nuovo Processo Costituente

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di Vincenzo Baldini – “Le norme giuridiche sono incapaci di dominare effettivamente la ripartizione statale del potere”, le forze politiche effettive si muovono secondo proprie, autonome leggi, che operano indipendentemente da tutte le forme giuridiche”. Questa importante affermazione di Georg Jellinek sui mutamenti taciti della Costituzione vale, per un verso, a ribadire l’autonomia e -per certi aspetti- l’estraneità dell’azione politica rispetto al sistema delle regole giuridico-ordinamentali dello Stato. Per altro verso, essa lascia risaltare l’incapacità di quest’ultimo, in particolari circostanze e situazioni, di irregimentare l’azione politica entro le maglie del diritto positivo.

Tale affermazione si mostra all’evidenza carica di suggestione, soprattutto, conferisce un significativo riscontro all’esigenza di tenere separata la Costituzione formale, quale appare dalla lettera del testo, da quella effettiva, quale essa è all’esito di un’esperienza che può includere anche significativi mutamenti di significato e portata. Bene ebbe a sottolineare Franco Pierandrei che “la Costituzione … è valida e vige … in quanto risponde alle idee predominanti nei consociati circa le condizioni, le forme e i modi della loro consistenza nell’ambito dell’ente statale”.

La sua reale forza assiologico-normativa riposa, dunque, sul dato effettivo della comune obbedienza sociale (l’“opinio juris et necessitatis collettiva”) che è anche il criterio principale per giungere a conferirle crisma di giuridicità.

Tanto considerato, occorre chiedersi allora se e quali mutamenti costituzionali siano intervenuti in questa fase di emergenza sanitaria e quali siano, pertanto, i contenuti reali della Costituzione del ’48, dei suoi principi e diritti fondamentali, delle sue regole organizzative mirati, tutti, all’esaltazione della centralità della persona e della sua istanza di libertà. Ce lo chiediamo soprattutto oggi in cui la forza politica tradotta in azione del potere pubblico ha finito per imprimere alla Carta repubblicana nuove dinamiche condizionando l’esercizio di diritti costituzionali alla certificata “virtuosità sociale” degli individui; in cui, ancora,

L’esperienza ancora in corso dell’emergenza sanitaria, ben oltre la sua (discutibile..) contingenza, sembra in definitiva aver recato significativi mutamenti della Costituzione scritta. Arretra, infatti, la primazia del principio personalista che connota l’intera trama costituzionale mentre avanza una nuova logica costituzionale, basata sulla prevalenza degli interessi e beni comuni attraverso un controllo pubblico costante nell’esercizio degli stessi diritti di libertà con l’introduzione di strumenti che consentono al potere di esercitare tale controllo. Trasfigura, inoltre, il modello organizzativo della forma di governo parlamentare basato sul ruolo primario delle Assemblee rappresentative, surrogato ora da un centralismo di governo che consegue alla effettiva stabilizzazione in capo a quest’ultimo dell’esercizio del potere normativo primario, relegandosi le Camere nel ruolo marginale di organi di ratifica della volontà politica del primo.

La strutturazione ultra-biennale dello stato di emergenza sanitaria ha dato avvio ad una temperie costituzionale da cui sembra emergere, attraverso il consenso generalizzato della collettività, un nuovo modus vivendi (Habermas) in cui ad un declino dell’istanza personalista corrisponde il dominio dell’istanza di autorità, alla libertà come regola di principio il principio di prevenzione/cautela per la preminente difesa dei cd. interesse comuni. Di questa inedita direzione politica segna una tappa non marginale la cd. digitalizzazione dei servizi che implica, a tale fine, l’estrema fluidità nel passaggio di dati individuali tra plessi di amministrazione pubblica (si pensi al flusso di dati sulla salute o sui redditi individuali che transitano tra i vari Ministeri interessati ad assumerli e valutarli), con il rischio di gravi contrazioni della garanzia costituzionale dell’autodeterminazione e della riservatezza in materia.

Se dunque appare così sensibilmente ampio, oggi, il divario tra Costituzione scritta e Costituzione effettiva la domanda ultima che occorre porsi è se tale divario possa ancora intendersi come effetto di mutamenti taciti della Costituzione repubblicana del ’48 che non ne altera comunque l’equilibrio fondamentale; o esso non riveli, piuttosto, i tratti di una trasformazione costituzionale, come tale illegittima in quanto finisca per svuotare effettivamente dei suoi contenuti fondamentali la Costituzione scritta. In tal caso, l’unico supporto alla giuridicità della trasformazione non può che risiedere nella volontà dei consociati (l’opinio juris et necessitatis di cui parla Pierandrei) che, con l’obbedienza alle nuove regole, assecondano di fatto il cambiamento.

A cosa può condurre una tale trasformazione costituzionale è dato appena di scorgere, di certo, essa segna una tappa epocale nella storia dell’ordinamento statale oltre che nello sviluppo di una teoria della Costituzione dove finisce per assumere nell’effetto, se non nel metodo, una portata costituente.

In questo senso, la complessiva gestione dell’emergenza costituzionale configura i caratteri di un laboratorio politico-istituzionale per la sperimentazione del cambiamento, il superamento della cultura costituzionale pregressa e l’avvio di una nuova normalità. Così, sembra prossimo a chi scrive il varo di una nuova Assemblea costituente che accantoni la retorica impiegata finora per giustificare limiti e compressioni imposti all’esercizio di diritti fondamentali, contro od oltre il testo costituzionale. A tale Assemblea spetterà di codificare con la forza dell’investitura democratica il descritto cambiamento e di arginarne la spirale autoritaria.

E’ questo il tempo di definire le cose per ciò che esse in realtà sono.

Prof. Vincenzo Baldini
Ordinario di diritto costituzionale
Dipartimento di Economia e Giurisprudenza
Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Direttore Laboratorio dipartimentale “Diritti fondamentali”
Direttore scientifico e responsabile della Rivista telematica “Diritti fondamentali” (www.dirittifondamentali.it)