La guarigione da Covid-19 di medici e operatori sanitari, secondo la normativa vigente, “non è circostanza idonea a legittimare la revoca della sospensione” dal lavoro avvenuta per non aver assolto all’obbligo di vaccinazione. Dunque “non è elemento determinante” per l’Ordine professionale di appartenenza che deve invece “accertare lo stato di avvenuta vaccinazione del professionista”. E’ quanto chiarito da una circolare del ministero della Salute, in risposta ai dubbi della Federazione degli Ordini dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo).
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Fnomceo si era rivolta al ministero in merito ai dati dei sanitari vaccinati/non vaccinati nelle giornate del 7 e del 14 febbraio, rilevati dalla Piattaforma nazionale-Dgc, in cui erano stati inseriti anche informazioni sulle guarigioni dei professionisti, in un primo momento non presenti. E questo – si legge nella stessa circolare – aveva creato “disorientamento”. In risposta il ministero ha ribadito, dunque, che
“la sospensione del sanitario è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo“. Da qui la raccomandazione della Fnomceo agli Ordini di “non procedere alle revoche delle sospensioni” “fintanto che la Piattaforma non sia adeguata alla normativa di riferimento”.
Sanitari guariti devono comprovare lo stato di vaccinazione
L’Ufficio di Gabinetto del ministero – si legge in una nota che la stessa Fnomceo ha poi inviato agli Ordini provinciali dei medici e odontoiatri – ha infatti “ribadito che la Piattaforma Dgc deve essere uniformata alle modalità comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti Sars e che la Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica del ministero della Salute provvederà ad adeguare i dati forniti dal sistema informativo al summenzionato principio”. ADNKRONOS