“La delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 31.1.2020 è illegittima per essere stata emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto non è rinvenibile alcuna fonte avente forza di legge, ordinaria o costituzionale, che attribuisca al Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario”. Lo scrive www.labparlamento.it
E’ quanto si legge in uno stralcio di una illuminata e fondamentale sentenza del Tribunale penale di Pisa, in composizione monocratica (n. 1842 dell’ 8.11.2021).
Dpcm di Conte erano illegittimi
La tesi relativa all’illegittimità dei decreti Covid, attraverso i quali il governo Conte ha gravemente compromesso alcuni diritti fondamentali dei cittadini, era stata ampiamente anticipata sulle pagine di Lab Parlamento analizzando in maniera tecnica e giuridica i fondamenti (inesistenti) sui quali si reggevano tali atti fortemente limitativi delle libertà fondamentali, limitazioni per giunta perpetrate nei mesi, nel silenzio assordante della politica ma anche dell’opinione pubblica.
Il DPCM come provvedimento amministrativo monocratico del Presidente del Consiglio non può incidere su diritti costituzionalmente protetti, spettando soltanto alla legge o ad un atto ad essa equiparato (decreto-legge o legislativo) la possibilità di limitare, ad esempio, il diritto di mobilità.
I due decreti-legge che hanno consentito a Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dell’epoca, di emanare DPCM sono stati il 6/2020 e il 19/2020. Il secondo ha sostituito il primo perché lo stesso Governo si è reso conto che il decreto-legge 6/2020 costituiva una completa “delega in bianco” ad un provvedimento amministrativo di “fare ciò che voleva delle libertà e dei diritti degli individui”.
Dopo tanto silenzio finalmente i giudici stanno battendo un colpo riguardo alle costanti e clamorose violazioni giuridiche a cui abbiano assistito in questo ultimo biennio.
Prima del provvedimento giudiziario in esame del Tribunale penale di Pisa, una vera e propria sentenza che ci si augura passi in giudicato, hanno detto la propria, seppur per ora solo in sede cautelare, anche i giudici amministrativi: l’ordinanza del Tar Lombardia n. 192 del 14.2.2022 di reintegro in servizio di alcuni operatori sanitari (ordinanza che ha anche rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale per costoro); il decreto cautelare n. 919 del 14 febbraio 2022 del Tar Lazio di reintegro in servizio dei ricorrenti militari sospesi perché inottemperanti all’obbligo vaccinale; i decreti cautelari nn. 721, 724 e 726 del 2 febbraio 2022, sempre del Tar Lazio, che hanno ripristinato le retribuzioni dei ricorrenti agenti di polizia penitenziaria non vaccinati nonostante l’obbligo di legge.