Obbligo vaccinale, il Tribunale amministrativo della Lombardia pone la questione di legittimità costituzionale sull’obbligo di vaccino anti Covid per i sanitari, investendo la Consulta.
A partire, infatti, dal ricorso di una psicologa, sospesa dalla possibilità di svolgere la propria attività che non prevedeva contatto diretto con i propri pazienti, la Sezione I del Tar lombardo, con “separata Ordinanza”, ritiene “di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 4, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44″, convertito “nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, nella parte in cui prevede, quale effetto dell’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie”.
Nello specifico dell’atto, la richiesta del ricorrente, indica il tribunale regionale, “deve dunque essere accolta e, per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere parzialmente sospeso, nella parte in cui non limita la sospensione della ricorrente dall’esercizio della professione di psicologa alle prestazioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2, con conseguente annotazione di tale limitazione della sospensione nell’Albo professionale degli Psicologi”.
L’udienza sul merito del ricorso, invece, si legge nell’ordinanza, sarà fissata rispetto “all’esito della decisione della Corte Costituzionale”. adnkronos