di Augusto Sinagra – Gira sul web la notizia della già intervenuta modifica dell’art. 403 del Codice civile.
In realtà, questa modifica ancora non ha avuto la sua trasformazione in legge.
La questione è la seguente: nel primo comma di detto articolo la frase “Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui”,
è sostituita dalla seguente:
“Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica e vi è dunque emergenza di provvedere”.
A parte gli insulti alla lingua italiana, non si richiede più la negligenza, la immoralità, l’ignoranza o l’incapacità di provvedere all’educazione del minore, ma si prospettano ipotesi evanescenti, rimesse ad ogni arbitrio interpretativo allorché si indica il solo requisito dell’essere il minore esposto “a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica” e dunque si deve provvedere urgentemente a causa di una non meglio definita “emergenza” che ricorda e riporta direttamente allo “stato di emergenza”: quando si dice il lapsus freudiano!
E quale maggiore e grave pregiudizio e pericolo per l’incolumità psicofisica del minore figlio di due scellerati genitori che non vogliono farlo “sierizzare” con le pozioni magiche in commercio?
Nella proposta modifica legislativa ci si può mettere tutto e il contrario di tutto e affidando il tutto all’interpretazione per quanto sgangherata e sconnessa del giudice.
Bibbiano e Forteto pur con differenti e illecite finalità, potrebbero trovare ora la loro legittimazione da parte del Parlamento.
art. 403 del Codice civile
V’è un altro aspetto che è quello relativo alla “pubblica autorità” (quale non si dice) che dando applicazione alla nuova formulazione dell’art. 403 del Codice civile, “ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il Tribunale per i minori”.
La norma proposta non specifica in cosa consista l’“avviso orale” (una novità assoluta nel Codice civile) se cioè anche per telefono, al cinema, al ristorante o alla bocciofila “Cristo Re”.
La norma proposta prevede poi per il minore “l’allontanamento da uno o da entrambi i genitori” (e già, perché uno potrebbe essere favorevole al siero magico e l’altro no).
Non mi dilungo oltre. Questo è il Parlamento che c’è e quello che il Capo dello Stato non può più scogliere come già avrebbe dovuto fare già da tempo.
L’avvertimento è chiaro: anche senza il consenso dei genitori esercenti la potestà genitoriale, i minori devono essere sacrificati per il compimento di un progetto ormai consapevolmente omicidiario.
A quei Parlamentari che voteranno per tale modifica, sarà poco sputargli in faccia.
AUGUSTO SINAGRA – Professore ordinario di diritto delle Comunità europee presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Avvocato patrocinante davanti alle Magistrature Superiori, in ITALIA ed alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a STRASBURGO